Art. 2 
 
  Gli indirizzi minimi comuni adottati con il presente  decreto  sono
operativi nelle more della determinazione di protocolli di  controllo
sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti
dai volontari oggetto del presente decreto elencati  nell'allegato  1
al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente  in  corso
di elaborazione.