Allegato 3 Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 1. Finalita' e ambito di applicazione. I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute. Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale. I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorita' di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile e per le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. 2. Contenuti. Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorita' ed esigenze operative e del territorio di appartenenza. Queste attivita' sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorita' di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresi', comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l'operativita' ed intervento in aree internazionali o aree di rischio. 3. Periodicita'. La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attivita' di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura: a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013; b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile puo' concorrere alla programmazione ed attuazione delle attivita' di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformita' agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa. 4. Disposizioni organizzative. Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario puo' essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194. Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attivita' di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2. 5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001. Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attivita' programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalita' e scadenze prefissate. A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell'Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti. Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa. 6. Applicazione degli articoli 9 E 10 del D.P.R. 194/2001. Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato. 7. Percorsi specifici e attivita' sperimentali. Il Dipartimento della Protezione Civile puo' condividere con la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalita' di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilita' da parte dei volontari.