(Allegato 3)
 
                             Allegato 3 
 
Aggiornamento  degli  indirizzi  minimi  comuni  per   il   controllo
  sanitario  dei  volontari  appartenenti  alle   organizzazioni   di
  volontariato di protezione civile, alla Croce  Rossa  Italiana,  al
  Corpo  Nazionale  del  Soccorso   Alpino   e   Speleologico,   alle
  organizzazioni equivalenti esistenti  nelle  Province  Autonome  di
  Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera  e)
  del decreto  interministeriale  13  aprile  2011  «Disposizioni  in
  attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo  9
  aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di
  lavoro». 
1. Finalita' e ambito di applicazione. 
    I volontari appartenenti alle organizzazioni di  volontariato  di
protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale  del
soccorso  alpino  e  speleologico,  alle  organizzazioni  equivalenti
esistenti nelle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme  di
misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute. 
    Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in  coerenza
dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e  Province
Autonome, integrandosi  nel  percorso  di  tutela  della  salute  del
cittadino-volontario,  nell'ambito  delle  attivita'   del   Servizio
sanitario nazionale. 
    I presenti indirizzi minimi contengono gli  adempimenti  di  base
per gli enti e le  autorita'  di  protezione  civile  componenti  del
Servizio nazionale della protezione civile e  per  le  organizzazioni
iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni  di  volontariato
di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1  del  Regolamento
approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. 
2. Contenuti. 
    Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' integrato mediante
campagne di  informazione  e  prevenzione  anche  in  relazione  agli
scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono  chiamate  a
concorrere con la propria  opera,  in  relazione  alle  priorita'  ed
esigenze operative e del territorio di appartenenza. 
    Queste attivita' sono da promuoversi a cura degli  enti  e  delle
autorita' di protezione  civile  componenti  del  Servizio  nazionale
della protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle
strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle
organizzazioni di  appartenenza,  e  possono,  altresi',  comprendere
l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali
Regionali o  per  garantire  l'operativita'  ed  intervento  in  aree
internazionali o aree di rischio. 
3. Periodicita'. 
    La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a
specifiche attivita' di protezione civile, finalizzate  al  controllo
sanitario deve essere assicurata nel  quadro  di  una  programmazione
articolata su scala quinquennale da elaborare a cura: 
      a) delle Direzioni di Protezione Civile  delle  Regioni  per  i
volontari appartenenti alle organizzazioni di  volontariato  iscritte
negli elenchi territoriali previsti dalla  Direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U.
n. 27 del 1° febbraio 2013; 
      b)   della   struttura   di   coordinamento   nazionale   delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto
dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati
nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale. 
    Il Dipartimento della  Protezione  Civile  puo'  concorrere  alla
programmazione ed attuazione delle attivita' di cui  alle  precedenti
lettere a) e b), anche  mediante  il  ricorso  a  convenzioni  con  i
soggetti interessati,  entro  il  limite  delle  risorse  finanziarie
all'uopo disponibili. 
    Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano le disposizioni si  applicano  in  conformita'  agli
specifici ordinamenti di autonomia speciale (D.P.R. 31  agosto  1972,
n. 670, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). 
    Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo  nazionale  del  soccorso
alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel  quadro  delle
proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa. 
4. Disposizioni organizzative. 
    Al fine di assicurare  la  migliore  efficienza  organizzativa  e
l'ottimale impiego delle  risorse  disponibili,  l'effettuazione  del
controllo sanitario puo' essere programmata  anche  in  occasione  di
esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse
dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per  il
cui svolgimento  sia  richiesta  ed  autorizzata  l'applicazione  dei
benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194. 
    Al  responsabile  dell'Organizzazione  spetta   il   compito   di
registrare  l'avvenuta  partecipazione  di   ogni   volontario   alle
attivita'  di  controllo  sanitario  realizzate  nel   quadro   della
programmazione di cui al punto 2. 
5. Procedimenti  di  verifica  e  controllo  ai  fini  della   tenuta
  dell'elenco  nazionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di
  protezione  civile  istituito  ai  sensi  dell'art.  1  del  D.P.R.
  194/2001. 
    Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti  di  idoneita'
tecnico-operativa richiesti per  l'acquisizione  ed  il  mantenimento
dell'iscrizione nell'elenco nazionale e  negli  elenchi,  registri  e
albi territoriali previsti dall'articolo 1  del  D.P.R.  194/2001  le
organizzazioni di volontariato  sono  tenute  ad  attestare,  con  la
periodicita' stabilita per la  verifica  degli  altri  requisiti,  la
partecipazione dei propri volontari  alle  attivita'  programmate  ai
fini  del  controllo  sanitario  secondo  le  modalita'  e   scadenze
prefissate. 
    A   tal   fine   e'   possibile   ricorrere    all'utilizzo    di
autocertificazioni prodotte dal responsabile dell'Associazione aventi
requisiti di legge, sulle quali sono svolti i  controlli  a  campione
nei termini previsti. 
    Il Dipartimento della protezione civile e le regioni  e  province
autonome,  per  quanto  di  rispettiva   competenza,   integrano   le
rispettive  disposizioni  al  fine  di  stabilire  che   il   mancato
adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione
dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa. 
6. Applicazione degli articoli 9 E 10 del D.P.R. 194/2001. 
    Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo  sanitario
effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di  soccorso  o  altre
attivita'  formative  promosse  dall'organizzazione  o   alla   quale
l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta  ed
autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli  9  e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,  n.
194, a favore dei volontari  partecipanti  nonche'  della  componente
medica, anche volontaria, interessata, si  provvede  nell'ambito  dei
medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato. 
7. Percorsi specifici e attivita' sperimentali. 
    Il Dipartimento della Protezione Civile puo' condividere  con  la
Commissione  speciale  «Protezione  Civile»  della  Conferenza  delle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con la  Consulta
nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione  civile,
i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione  di  cui  al
paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari  di  rischio,  anche  a
carattere  sperimentale,  definendone  modalita'  di  svolgimento   e
partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilita'  da  parte
dei volontari.