Art. 2 
 
  1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello: 
    a) deve essere munito  di  una  scheda  tecnica  sottoscritta  in
originale dal  costruttore  contenente  i  seguenti  dati:  nome  del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico,  massime
ammesse per ogni asse,  eventuale  massa  rimorchiabile);  pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di  motore  e  alimentazione,  con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico; 
    b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,
comma 2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  del
dispositivo  supplementare  di  cui  all'art.  266  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
    c) deve essere dotato  di  pannelli  retroriflettenti  a  strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a  segnalare  l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo  di  sezione
ridotta; 
    d) deve  essere  munito  di  almeno  un  dispositivo  retrovisore
collocato sul lato sinistro che  consenta  la  visibilita'  verso  il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un  dispositivo
tergicristallo; 
    e) deve essere munito di  un  sistema  di  frenatura,  agente  su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; 
    g)  deve  essere  munito  delle  certificazioni,  rilasciate  dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine,  alla  normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica; 
    f) deve essere  munito  dello  specifico  simbolo  attestante  la
rispondenza alla  direttiva  2006/42/CE  e  successive  modificazioni
(direttiva macchine); 
    h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale  obbligo  non  ricorre  quando  sono  rispettate  le
prescrizioni di cui ai punti  1.3  e  2.2  dell'allegato  tecnico  al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e  l'ingombro  trasversale  degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la  larghezza  massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55  m.  I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al  citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.