Art. 2 1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico; b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo; e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilita' elettromagnetica; f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine); h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.