Art. 4 
 
  1. L'Ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,  al
quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione
saltuaria  del  carrello,  provvedera',  previo  benestare  dell'Ente
proprietario   della   Strada,   a    rilasciare    al    richiedente
un'autorizzazione su un modello conforme al  fac-simile  allegato  al
presente decreto. 
  2.  Detta  autorizzazione  avra'  validita'  massima  di  un   anno
prorogabile. 
  3. Restano in  vigore  le  autorizzazioni  alla  circolazione  gia'
rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti  del
28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della  loro  validita',
con  le  medesime  modalita'  in  vigore  all'atto  della  precedente
autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente
al 31 dicembre 2007. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2014 
 
                                       Il direttore generale: Vitelli