Art. 4 1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvedera', previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avra' validita' massima di un anno prorogabile. 3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della loro validita', con le medesime modalita' in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2014 Il direttore generale: Vitelli