Art. 4 Irregolarita' 1. L'irregolarita' si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformita' del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale. 2. Le irregolarita' comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale e' assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche. 3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'. 4. L'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalita' e i termini: per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa; per il trattamento della non conformita', ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione. L'organismo di Controllo e' altresi' tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarita'. 6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo e' tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarita' riscontrata.