Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento  (CE)  1008/2008,
nel caso in cui non sia  pervenuta  alcuna  accettazione  di  cui  al
precedente  art.  4,  il  diritto  di  esercire  le  seguenti  rotte:
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e  viceversa  potra'
essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un  periodo  di
tre  anni,  tramite  gara  pubblica  in  conformita'  alla  procedura
prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento  comunitario,  nonche'
alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato  concessi
sotto forma di  obbligazioni  di  oneri  di  servizio  pubblico  alle
imprese incaricate della gestione di servizi di  interesse  economico
generale.