Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal codice penale (( o da leggi speciali ))  comportanti  un
pericolo o un  pregiudizio  per  l'ambiente,  il  pubblico  ministero
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono  verificati.
Qualora i reati  di  cui  al  primo  periodo  arrechino  un  concreto
pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il
pubblico ministero informa anche  il  Ministero  della  salute  o  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Il
pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di  legge  che
si assumono violate. Le sentenze  e  i  provvedimenti  definitori  di
ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a  cura  della
cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,  alle
amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. ((
I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai  periodi
precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o  in  parte,  fatti  in
relazione ai quali procede l'autorita'  giudiziaria,  possono  essere
avviati o proseguiti anche in pendenza del  procedimento  penale,  in
conformita'  alle  norme  vigenti.  Per  le  infrazioni  di  maggiore
gravita', sanzionate  con  la  revoca  di  autorizzazioni  o  con  la
chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi  di  particolare
complessita' dell'accertamento dei fatti addebitati, puo'  sospendere
il procedimento amministrativo fino  al  termine  di  quello  penale,
salva la possibilita' di adottare strumenti cautelari.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          agosto 1989, n. 182, S.O.