Art. 5 
 
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo  15
  dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei  ministri  n.  3920
  del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle   attivita'
amministrative,  contabili  e  legali  conseguenti   alle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione   Campania,   l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del
Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e
successive modificazioni e integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015 e opera in  seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   con   decreto,   disciplina   la
composizione,  le  attribuzioni,  il  funzionamento,  il  trattamento
economico     e     le      procedure      operative      dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa,  a  valere   sulle   residue   disponibilita'
presenti sulle  contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2012. 
  3. Gli enti locali della Regione Campania, ai  fini  del  pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di  smaltimento  dei
rifiuti maturati  alla  data  del  31  dicembre  2009  nei  confronti
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori  bilancio
nei  confronti  della  stessa   Unita'   Tecnica-Amministrativa   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento  alla  medesima  data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano  per
l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidita' per i  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali»  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  con
le procedure e nei termini ivi previsti. 
  4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici  del
personale assunto con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  dal
commissario   delegato   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  maggio
2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e  aziendali,  applicati
alla  societa'  ex  concessionaria  dei  lavori  per   l'adeguamento,
realizzazione  e  gestione  degli   impianti   di   collettamento   e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,  Foce  Regi  Lagni  e
Cuma. 
  (( 5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre  2015,
le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,  e,  fino  al  31
dicembre 2014, le disposizioni di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5  dicembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  e  successive
modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti
i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti  e  connessi
alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario  delegato  di
cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad  avvalersi,  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   comma,   di
personale,  anche  gia'  operante,  nel  limite   organico   previsto
dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 4021 del 4 maggio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 10 maggio  2012.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  proprio  decreto,
disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e  le  procedure
operative della struttura commissariale. All'attuazione del  presente
comma si provvede nei limiti  delle  risorse  gia'  previste  per  la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di  cui
all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  15  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3920  del  28
          gennaio 2011 (Disposizioni urgenti di  protezione  civile),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del  10  febbraio
          2011: 
              «Art. 15 
              1. In considerazione  della  necessita'  di  provvedere
          all'adozione  di  misure  di  carattere  straordinario   ed
          urgente  finalizzate  a   fronteggiare   le   problematiche
          inerenti al movimento franoso nel territorio di  Montaguto,
          in   provincia   di   Avellino   nonche'   di    assicurare
          l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle
          strutture  di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'  istituita,  con  decreto
          del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
          della   protezione   civile,   apposita   Unita'    Tecnica
          Amministrativa. 
              2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
          preposta,   altresi',   alla   gestione   delle   attivita'
          concernenti: 
              a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti  capo  alle
          Unita' Stralcio ed Operativa  di  cui  all'articolo  2  del
          sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195,
          assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
          interventi anche infrastrutturali; 
              b) la gestione degli effetti  dell'avviso  pubblico  di
          accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
          gennaio  2010,  nei  limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili a tale scopo; 
              c) le attivita'  solutorie  di  competenza  nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo,  tenuto
          conto delle esigenze di pubblico  interesse  connesse  alle
          attivita' dei soggetti creditori; 
              d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione
          del contratto di gestione del termovalorizzatore di  Acerra
          e del relativo impianto di servizio nonche'  riferite  alla
          convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. 
              e)  l'eventuale  supporto  alla  Regione  Campania,  se
          richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
          rifiuti, nella ricorrenza  delle  oggettive  condizioni  di
          necessita' ed urgenza normativamente previste. 
              3.  Il  piano  d'impiego   del   dispositivo   militare
          autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle  aree  e
          dei  siti  di  interesse  strategico  nazionale   a   norma
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195
          e'   disposto,   su   proposta   del    Capo    dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9,
          dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di  San
          Giorgio a Cremano in Napoli. 
              4.      L'incarico      di       Capo       dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa  di  cui  al  comma  1   costituisce
          incarico  dirigenziale  di  prima  fascia  e  puo'   essere
          conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
          ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti numerici ivi previsti. 
              5. Il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
          puo'  provvedere,  su   proposta   del   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1,  alla  nomina  di
          due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia  che
          coadiuva il Capo dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  nello
          svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi  di  cui
          al  presente  comma  possono  essere  conferiti,  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma  5,  5-bis  e  6,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6.  Per  il  soddisfacimento   delle   esigenze   della
          Struttura  di  cui  al  comma   1   il   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa   e'   autorizzato,   inoltre,    ad
          avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, gia'  soggetto  attuatore
          per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e)
          dell'ordinanza del presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire  un  incarico  di
          collaborazione coordinata e continuativa,  in  deroga  agli
          articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, all'articolo 1, comma 1180  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, all'articolo 3,  comma  54,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 ed  all'articolo  72,  comma  5,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il  Capo
          dell'Unita'    Tecnica-Amministrativa     e',     altresi',
          autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unita' di: 
              a) personale militare e civile appartenente a pubbliche
          amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene
          posto  in  posizione  di  comando  previo   assenso   degli
          interessati anche in deroga alla vigente normativa generale
          in materia di mobilita' nel rispetto dei termini  perentori
          previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni
          di  appartenenza  degli  oneri  relativi   al   trattamento
          economico fondamentale anche in deroga a  quanto  stabilito
          dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  91,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1,
          della legge 4  novembre  2010,  n.  183.  Per  le  medesime
          finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
          al  comma  1  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  personale
          dipendente da  societa'  a  totale  o  prevalente  capitale
          pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente
          la gestione di  servizi  pubblici,  previo  consenso  delle
          medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno  e  con
          rimborso degli 
              emolumenti corrisposti al predetto  personale,  nonche'
          degli oneri contributivi ed assicurativi. 
              b) personale con contratto di collaborazione coordinata
          e continuativa, sulla  base  di  una  scelta  di  carattere
          fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e  53  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  all'articolo  1,  comma
          1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ed  all'articolo
          3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              c) personale gia'  in  servizio,  a  qualsiasi  titolo,
          presso il Dipartimento della protezione civile. 
              8.  Il  Capo  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa   e',
          inoltre,  autorizzato  ad  avvalersi  in  via   del   tutto
          eccezionale del supporto, nel  limite  di  due  unita',  di
          personale appartenente a  pubbliche  amministrazioni  e  ad
          enti pubblici, anche locali cui  corrispondere  prestazioni
          di lavoro  straordinario  effettivamente  rese  nel  limite
          massimo di 30 ore mensili. 
              9. Il personale di cui ai commi 7  e  8  potra'  essere
          individuato anche nell'ambito delle risorse  umane  gia'  a
          disposizione delle  Unita'  Operativa  e  Stralcio  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26. 
              10.  Al  personale  di  cui  ai  commi  da  4  a  9  e'
          attribuito,  per  il  servizio   prestato   nella   Regione
          Campania, ove non  residente  nella  medesima  regione,  il
          trattamento  di  missione  dal  luogo  di   residenza.   Al
          personale di cui al comma 7, e' attribuito  il  trattamento
          economico accessorio previsto per il personale in  servizio
          presso il Dipartimento della protezione civile. 
              11. Gli oneri relativi al trattamento di  missione  del
          personale  impiegato  per  le   esigenze   afferenti   alla
          situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
          movimento franoso nel territorio del comune  di  Montaguto,
          in  provincia  di  Avellino,  sono  posti  a   carico   del
          Dipartimento della protezione civile  previa  anticipazione
          da parte della Struttura di missione di cui al comma 1. 
              12. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente
          articolo  esoppresso  l'articolo  20   dell'ordinanza   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3904  del  10
          novembre 2010. 
              13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui
          al comma 1 subentra nella  titolarita'  delle  contabilita'
          speciali n. 5146 e n. 5148 intestate  al  Capo  dell'Unita'
          Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  13  gennaio  2010  e   della
          contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita'
          Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010. 
              14. Gli oneri di cui  alla  presente  articolo  gravano
          sulle pertinenti contabilita' speciali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre  2012
          (Proroga della attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa
          di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio
          2011.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013,
          n. 121: 
              «Art. 4. 
              1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente
          ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla
          data del 31 dicembre 2012 sulle contabilita'  speciali  nn.
          5146, 5147 e 5148, di cui  il  Capo  dell'UTA  prosegue  la
          gestione ai fini  della  presente  ordinanza.  Alle  citate
          contabilita' speciali continua ad applicarsi l'art.  6  del
          decreto-legge 9  ottobre  2006,  n.  263,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  10,  del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35  (Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82: 
              «10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  9
          maggio 2012, n. 4022 (Disposizioni urgenti per fronteggiare
          la situazione di  criticita'  negli  impianti  di  colletta
          mento e depurazione di  Acerra,  Marcianise,  Napoli  Nord,
          Foce  Regi  Lagni  e  Cuma  nel  territorio  della  regione
          Campania), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1
          giugno 2012: 
              «Art. 1. 
              1. A far data dall'entrata  in  vigore  della  presente
          ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania
          in qualita' di Commissario delegato nella gestione, fino al
          31  marzo  2013,  degli   impianti   di   collettamento   e
          depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,  Foce  Regi
          Lagni e Cuma. 
              2.  Il  Commissario  delegato  provvede  altresi',   in
          termini di somma urgenza,  all'adeguamento  alla  normativa
          vigente in materia degli impianti di cui al comma 1. 
              3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e  2  la  regione
          Campania   provvede    all'immediato    trasferimento    al
          Commissario delegato  degli  impianti  di  collettamento  e
          depurazione  in  rassegna,   unitamente   alla   pertinente
          documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi  delle
          unita'  di  personale  attualmente  in  servizio  presso  i
          medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a
          tempo determinato di durata non superiore al termine del 31
          marzo 2013.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la  realizzazione  degli  interventi  per  Expo   2015)   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013, n. 97: 
              «Art. 3  (Disposizioni  per  far  fronte  all'emergenza
          ambientale nella Regione  Campania).  -  1.  In  deroga  al
          divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo  3,  comma
          2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.  100,  atteso
          il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale  e
          ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  evitare
          il verificarsi di soluzioni di continuita'  nelle  gestioni
          degli impianti di collettamento e  depurazione  di  Acerra,
          Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma  e  impianto
          di grigliatura e  derivazione  di  Succivo,  nella  Regione
          Campania,  fino  al  31  marzo  2014,   salvo   ultimazione
          anticipata da parte della Regione Campania delle  procedure
          per la selezione del soggetto affidatario  dell'adeguamento
          e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le
          disposizioni,  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  n.  4022  del  9   maggio   2012,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127  del  1°  giugno
          2012 e successive modificazioni. Fino allo  stesso  termine
          continuano   a    produrre    effetti    i    provvedimenti
          rispettivamente   presupposti,   conseguenti   e   connessi
          all'ordinanza 4022/2012. 
              2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede con le risorse gia'  previste  per  la
          copertura  finanziaria  della  richiamata   ordinanza   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              3.  All'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  26
          novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 gennaio 2011, n. 1,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo  la  parola:  "ventiquattro"  e'
          sostituita dalla seguente: "trentasei". 
              3-bis. Il Presidente della regione  Campania  trasmette
          semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari
          competenti per materia una relazione concernente: 
              a) lo stato  del  regime  autorizzatorio  per  ciascuno
          degli impianti di cui al comma 1; 
              b)    il    monitoraggio    e    la     rendicontazione
          economico-finanziaria degli interventi sugli impianti; 
              c) la rendicontazione contabile delle  spese  sostenute
          in relazione alla gestione commissariale; 
              d) le attivita' svolte, anche per il superamento  delle
          criticita', in relazione allo  stato  di  attuazione  delle
          opere; 
              e) le spese sostenute per l'adeguamento degli  impianti
          e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; 
              f) i monitoraggi ambientali  in  corso  o  da  svolgere
          sulle  aree  a  monte  e  a  valle  degli   impianti,   con
          l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con
          l'indicazione degli  effetti  registrati  sull'aria,  sulle
          acque superficiali e sulle falde acquifere  in  conseguenza
          dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. 
              3-ter. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  14
          gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno  2013"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 
              3-quater.   In   attuazione   dell'articolo   14    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, per la regione Campania la  somma
          corrispondente al contributo dovuto ai sensi  dell'articolo
          28  della  legge  regionale  28  marzo  2007,  n.   4,   e'
          considerata tra i costi  di  gestione  degli  impianti  che
          concorrono alla determinazione della TARES.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59  (Disposizioni  urgenti
          per il riordino della protezione civile), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2012, n. 113: 
              «2. I commissari delegati,  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  10  gennaio  2012,  n.  3994,  e
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
          n. 4001,  sono  autorizzati,  per  ulteriori  sei  mesi,  a
          continuare  la  gestione   operativa   della   contabilita'
          speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei  pagamenti
          riferiti ad attivita' concluse o in via  di  completamento,
          per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
          parco della musica e della cultura di Firenze e  del  Nuovo
          Palazzo del Cinema e dei congressi  del  Lido  di  Venezia,
          avvalendosi,  per  lo  svolgimento   di   tali   attivita',
          rispettivamente, del comune di  Firenze  e  del  comune  di
          Venezia, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Le gestioni commissariali che operano,  ai  sensi
          della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e   successive
          modificazioni, alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
          una sola volta e comunque non oltre il  31  dicembre  2012;
          per  la  prosecuzione   dei   relativi   interventi   trova
          applicazione l'articolo 5, commi 4-ter  e  4-quater,  della
          predetta legge n. 225 del 1992, sentite le  amministrazioni
          locali interessate.». 
              L'articolo  11  dell'ordinanza   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4  agosto  2010  (Misure
          per il fiume magra, La Maddalena e la frana di  Montaguto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010, e' riportato nelle note all'articolo 2. 
              L'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          n. 3554, del 5 dicembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 288, del 12 dicembre 2006, reca: "Disposizioni
          urgenti di protezione  civile  per  fronteggiare  la  grave
          situazione di emergenza, determinatasi  nello  stabilimento
          Stoppani sito nel comune di Cogoleto". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  4,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 108 del 10 maggio 2012: 
              «Art. 1. 
              1. Il dott.  Mario  Pasquale  De  Biase  e'  confermato
          Commissario delegato e provvede al completamento,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 2012, delle iniziative di  carattere
          liquidatorio  di   cui   al   comma   6   dell'articolo   9
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3849  del  19  febbraio  2010  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni,  nonche'  degli  interventi   di   messa   in
          sicurezza e bonifica di cui all'articolo 11  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010. 
              2. Il Commissario delegato e' autorizzato  a  porre  in
          essere le iniziative di carattere  solutorio  in  relazione
          alle  situazioni  debitorie  certe,  liquide  ed  esigibili
          ancora pendenti, a valere sulle risorse di cui al comma 7. 
              3. All'esito delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,  il
          Commissario delegato provvede, altresi',  al  trasferimento
          alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti
          dei beni e delle attrezzature utilizzate  per  l'attuazione
          delle  finalita'  connesse  al  superamento  del   contesto
          critico  in  rassegna,   unitamente   alla   documentazione
          contabile  ed   amministrativa   relativa   alla   gestione
          commissariale. 
              4. Il Commissario delegato e' altresi'  autorizzato  ad
          avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla
          base delle vigenti disposizioni in materia,  delle  ventuno
          unita' di  personale  gia'  operanti  presso  la  struttura
          commissariale  ai   sensi   dell'articolo   9,   comma   3,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3849/2010 e successive modifiche ed  integrazioni,  per  un
          onere massimo complessivo pari ad euro 375.413,64. 
              5. Al Commissario delegato,  in  relazione  ai  compiti
          conferiti,   e'   riconosciuto    un    compenso    mensile
          omnicomprensivo pari ad euro 3.250,00. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  si  provvede,
          nel limite di euro 394.913,64, a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 7. 
              7. Il Commissario delegato,  per  l'espletamento  delle
          iniziative di cui al presente articolo provvede utilizzando
          le risorse presenti sulla  contabilita'  speciale  n.  1731
          aperta presso la Banca  d'Italia  -  Tesoreria  Provinciale
          dello Stato di Napoli ed al medesimo intestata.».