Art. 5 Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012. 3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti. 4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma. (( 5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma, di personale, anche gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (Disposizioni urgenti di protezione civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011: «Art. 15 1. In considerazione della necessita' di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, apposita Unita' Tecnica Amministrativa. 2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' preposta, altresi', alla gestione delle attivita' concernenti: a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali; b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo; c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attivita' dei soggetti creditori; d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonche' riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessita' ed urgenza normativamente previste. 3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e' disposto, su proposta del Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli. 4. L'incarico di Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti. 5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all'articolo 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133. 7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unita' di: a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi. b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile. 8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di due unita', di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 30 ore mensili. 9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e' attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al personale di cui al comma 7, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. 11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte della Struttura di missione di cui al comma 1. 12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo esoppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010. 13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita' speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita' Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita' Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010. 14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 (Proroga della attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013, n. 121: «Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2012 sulle contabilita' speciali nn. 5146, 5147 e 5148, di cui il Capo dell'UTA prosegue la gestione ai fini della presente ordinanza. Alle citate contabilita' speciali continua ad applicarsi l'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82: «10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012, n. 4022 (Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di criticita' negli impianti di colletta mento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2012: «Art. 1. 1. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza l'Ing. Luigi Bosso subentra alla regione Campania in qualita' di Commissario delegato nella gestione, fino al 31 marzo 2013, degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. 2. Il Commissario delegato provvede altresi', in termini di somma urgenza, all'adeguamento alla normativa vigente in materia degli impianti di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la regione Campania provvede all'immediato trasferimento al Commissario delegato degli impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente alla pertinente documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi delle unita' di personale attualmente in servizio presso i medesimi impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013, n. 97: «Art. 3 (Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania). - 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei". 3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente: a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1; b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti; c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. 3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013". 3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e' considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES.". - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2012, n. 113: «2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilita' speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attivita' concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attivita', rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.». L'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (Misure per il fiume magra, La Maddalena e la frana di Montaguto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e' riportato nelle note all'articolo 2. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554, del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288, del 12 dicembre 2006, reca: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto". - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012: «Art. 1. 1. Il dott. Mario Pasquale De Biase e' confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2012, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato a porre in essere le iniziative di carattere solutorio in relazione alle situazioni debitorie certe, liquide ed esigibili ancora pendenti, a valere sulle risorse di cui al comma 7. 3. All'esito delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale. 4. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle ventuno unita' di personale gia' operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per un onere massimo complessivo pari ad euro 375.413,64. 5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e' riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo pari ad euro 3.250,00. 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 si provvede, nel limite di euro 394.913,64, a valere sulle risorse di cui al comma 7. 7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo provvede utilizzando le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 1731 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli ed al medesimo intestata.».