Art. 8 
 
Autorizzazione degli  interventi  previsti  dal  piano  delle  misure
  ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  dopo  l'articolo
2-quater, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-quinquies (Autorizzazione  degli  interventi  previsti  dal
piano delle misure ambientali  e  sanitarie  per  l'Ilva  di  Taranto
ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area  dello  stabilimento  Ilva  di
Taranto,   limitatamente   alle   porzioni   che   all'esito    della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle  concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali  e  dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto (( dei commi 2 e 3 )). 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  dichiarati  indifferibili
ed urgenti, e devono essere  realizzati  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e modalita', al fine di non  interferire  con  la  successiva
bonifica delle acque sotterranee e  delle  altre  matrici  ambientali
contaminate: 
    a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla  regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e  all'A.R.P.A.
Puglia  almeno  10  giorni  prima  la  data  di  inizio  dei  lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma; 
    b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare  riferimento
all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita' delle acque sotterranee; 
    c) prima  di  realizzare  ogni  singolo  intervento  deve  essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento  del  suolo  superficiale
per una profondita' dal piano di fondo scavo di  0-1  metri,  con  le
modalita' previste al comma 3 (( e in contraddittorio con  l'A.R.P.A.
Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono  a
carico della societa' Ilva Spa )); 
    d) se nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono  rinvenuti
rifiuti, il  commissario  straordinario  ((  provvede  all'avvio  del
recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento  sul
suolo superficiale e  ))  della  prosecuzione  dell'intervento  ((  ,
dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per   la   necessaria
pubblicazione. Con le medesime modalita' si  procede  alla  rimozione
dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi  rifiuti
nelle discariche di cui all'allegato  2  al  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e  alla  contestuale
mappatura   dei   materiali   contenenti   amianto   presenti   nello
stabilimento )); 
    e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare  ai  sensi  del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario  procede
agli idonei interventi  garantendo  il  raggiungimento  del  rispetto
delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui
al comma 1; 
    f) il suolo e il sottosuolo  conformi  alle  CSC  possono  essere
riutilizzati  in  sito  ((  solo   dopo   essere   stati   analizzati
dall'A.R.P.A. Puglia. I costi  delle  analisi  sono  a  carico  della
societa' Ilva Spa )). 
  3. Il campionamento del suolo superficiale,  di  cui  al  comma  2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': 
    a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; 
    b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; 
    c) formazione di un unico campione composito per  cella  ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote; 
    d) confronto della concentrazione misurata per il  campione,  che
deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in  esecuzione  del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia  di
contaminazione (CSC); 
    e)  conservazione  di  un'aliquota  di  campione  a  disposizione
dell'A.R.P.A. Puglia. 
  4.  Nelle  aree  non   caratterizzate   o   che   all'esito   della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici  suolo  o
sottosuolo superiori alle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  realizzati
solo  previa  verifica  della  compatibilita'  con  i  successivi   o
contestuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica   che
risulteranno necessari;  tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle  modalita'  di
esecuzione deve concludersi entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce  con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A.,  un
apposito protocollo tecnico operativo.». 
  ((  4-bis.  Tutti  gli  interventi  e  le  operazioni  previsti   e
disciplinati  dal  presente  articolo  devono  essere  documentati  e
facilmente  rintracciabili  nel  sito  internet   istituzionale   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4-ter.  Al  fine  di  integrare   il   quadro   complessivo   delle
contaminazioni esistenti nella regione Puglia,  l'Istituto  superiore
di sanita' analizza e pubblica i  dati  dello  studio  epidemiologico
«Sentieri»  relativo  ai  siti  di   interesse   nazionale   pugliesi
effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna  lo  studio  per  le  medesime
aree,  stabilendo  potenziamenti  degli  studi   epidemiologici,   in
particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e  ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in  merito  alla  sommatoria
dei rischi, con particolare riferimento ai casi  di  superamento  dei
valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita'  sono  svolte
con il supporto  dell'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  la
protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definiti  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della regione Puglia,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. All'attuazione del presente comma si  provvede  con
le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2-quinquies  del
          decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  61  (Nuove  disposizioni
          urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e  del  lavoro
          nell'esercizio   di   imprese   di   interesse   strategico
          nazionale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  4  giugno
          2013, n. 129, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2-quinquies (Autorizzazione   degli   interventi
          previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie  per
          l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).  -  1.  Nell'area
          dello stabilimento  Ilva  di  Taranto,  limitatamente  alle
          porzioni  che  all'esito  della   caratterizzazione   hanno
          evidenziato il  rispetto  delle  concentrazioni  soglia  di
          contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
          interventi   previsti   dalle   autorizzazioni    integrate
          ambientali e dal piano delle misure e  delle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria avvengono  nel  rispetto  dei
          commi 2 e 3. 
              2. Gli interventi di cui al  comma  1  sono  dichiarati
          indifferibili ed urgenti, e devono  essere  realizzati  nel
          rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine  di  non
          interferire  con  la  successiva   bonifica   delle   acque
          sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate: 
              a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla
          regione,  alla  provincia,   al   comune   territorialmente
          competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima  la
          data  di  inizio  dei  lavori,   unitamente   al   relativo
          cronoprogramma; 
              b) nell'esecuzione degli  interventi,  con  particolare
          riferimento all'attivita' di scavo, devono essere  adottate
          tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a  prevenire
          e impedire un  peggioramento  della  qualita'  delle  acque
          sotterranee; 
              c) prima di realizzare  ogni  singolo  intervento  deve
          essere effettuato sul  fondo  scavo  il  campionamento  del
          suolo superficiale per una profondita' dal piano  di  fondo
          scavo di 0-1 metri, con le modalita' previste al comma 3  e
          in contraddittorio con l'A.R.P.A.  Puglia.  I  costi  delle
          analisi effettuate dall'A.R.P.A. puglia sono a carico della
          Societa' Ilva Spa; 
              d) se  nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono
          rinvenuti rifiuti, il  commissario  straordinario  provvede
          all'avvio del recupero  o  allo  smaltimento  dei  rifiuti,
          prima del campionamento  sul  suolo  superficiale  e  della
          prosecuzione dell'intervento,  dandone  comunicazione  agli
          enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare per la necessaria pubblicazione.  Con
          le medesime modalita' si procede alla rimozione dei rifiuti
          contenenti amianto, al conferimento  dei  medesimi  rifiuti
          nelle  discariche  di  cui  all'allegato   2   al   decreto
          legislativo  13  gennaio  2003,   n.   36,   e   successive
          modificazioni, e alla contestuale mappatura  dei  materiali
          contenenti amianto presenti nello stabilimento; 
              e) se, all'esito degli accertamenti  da  effettuare  ai
          sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori
          alle concentrazioni  soglia  di  contaminazione  (CSC),  il
          commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A.
          Puglia e  procede  agli  idonei  interventi  garantendo  il
          raggiungimento del rispetto delle CSC, prima  di  procedere
          alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; 
              f) il suolo e il sottosuolo conformi alle  CSC  possono
          essere  riutilizzati  in  sito  solo  dopo   essere   stati
          analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono
          a carico della Societa' Ilva Spa. 
              3. Il campionamento del suolo superficiale, di  cui  al
          comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti
          modalita': 
              a) individuazione di celle uniformi  per  litologia  di
          terreno; 
              b) prelievo di  almeno  due  campioni  per  ogni  cella
          litologica; 
              c) formazione di un unico campione composito per  cella
          ottenuto dalla miscelazione delle aliquote; 
              d)  confronto  della  concentrazione  misurata  per  il
          campione, che  deve  riguardare  i  medesimi  analiti  gia'
          ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con
          i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC); 
              e)  conservazione  di   un'aliquota   di   campione   a
          disposizione dell'A.R.P.A. Puglia. 
              4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito  della
          caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici
          suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia  di
          contaminazione (CSC), gli interventi  di  cui  al  comma  1
          possono  essere  realizzati  solo  previa  verifica   della
          compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di
          messa in sicurezza e bonifica che  risulteranno  necessari;
          tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.  Puglia  e  la
          relativa istruttoria con  indicazione  delle  modalita'  di
          esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni
          dalla presentazione del progetto  dell'intervento.  A  tali
          fini  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare definisce con A.R.P.A.  Puglia  entro
          trenta giorni, previo parere  di  I.S.P.R.A.,  un  apposito
          protocollo tecnico operativo. 
              4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti  e
          disciplinati   dal   presente   articolo   devono    essere
          documentati e facilmente rintracciabili nel  sito  internet
          istituzionale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
          contaminazioni esistenti nella regione  Puglia,  l'Istituto
          superiore di sanita'  analizza  e  pubblica  i  dati  dello
          studio  epidemiologico  «Sentieri»  relativo  ai  siti   di
          interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009  e
          aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,   stabilendo
          potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
          merito ai  registri  delle  malformazioni  congenite  e  ai
          registri dei tumori, e fornendo  dettagli  in  merito  alla
          sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai  casi
          di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
          Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto  dell'Agenzia
          regionale per la prevenzione e la protezione  dell'ambiente
          della regione Puglia secondo  gli  indirizzi  comuni  e  le
          priorita'  definiti  con  direttiva  dei   Ministri   delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa  con  il  Presidente  della  regione  Puglia,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          All'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica».