IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2007 recante disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante diposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, recante criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Considerato l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola siglato a Ginevra il 29 aprile 2005 tra il Consiglio Oleicolo Internazionale e i Paesi membri aderenti ed in particolare l'art. 36, relativo all'impegno degli Stati membri a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite; Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013. 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che puo' avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo operanti nell'ambito del Ministero.