Art. 3 Criteri di determinazione del rischio 1. La frequenza dei controlli di conformita' degli oli alla categoria merceologica dichiarata, di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2 del regolamento, deve essere regolare e proporzionata al rischio. 2. L'analisi del rischio, cosi' come il rischio di non conformita' delle partite, di cui all'art. 2-bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento, e' determinato sulla base dell'analisi effettuata sia sugli operatori coinvolti nella trasformazione, condizionamento e commercializzazione degli oli che direttamente sulle singole partite di prodotto, sulla base dei criteri elencati al comma 3 e tra quelli indicati nell'art. 2-bis, paragrafo 3, del regolamento. 3. I criteri per la valutazione del rischio, nei limiti della disponibilita' delle informazioni, includono: a) per gli operatori: i risultati delle pregresse attivita' di controllo; le fasi della filiera in cui operano, il volume e il valore del prodotto commercializzato, le tipologie di olio commercializzate (convenzionale, biologico, a denominazione di origine, ad indicazione geografica); l'affidabilita' dei sistemi di tracciabilita', di gestione della qualita' e di autocontrollo adottati dagli operatori; b) per le partite di prodotto: la categoria di olio, il volume di prodotto, il periodo di produzione, il prezzo (vendita e acquisto); la presentazione del prodotto (confezionato, sfuso); il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato, la localita' di ingresso o di uscita.