Art. 5 Registri 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o piu' oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, e' obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro e' tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli. I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non e' previsto per gli operatori che detengono esclusivamente oli: utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli disciplinate all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 29/2012; destinati ad usi non alimentari; destinati all'autoconsumo; preconfezionati ed etichettati. 3. I registri di cui al comma 1 sono tenuti con modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN. 4. Le annotazioni nei registri di cui al comma 1 si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte. 5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). 6. La tenuta dei registri puo' essere delegata, fermo restando la responsabilita' in capo al titolare del registro stesso, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed ai centri di assistenza agricola (CAA). 7. Per i frantoi gli obblighi previsti dall'art. 20 comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, in materia di comunicazione dei dati di produzione, si intendono assolti dalla tenuta del registro di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Secondo disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA, nell'ambito del SIAN sono attivate apposite procedure di funzionalita' che consentano di comprendere nel registro previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2009, anche gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Nelle more dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 3, i registri sono tenuti secondo le modalita' stabilite dall'ICQRF, d'intesa con AGEA.