Art. 3 
 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno  2014  per
la ricostruzione, il  ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei  beni
distrutti o danneggiati, per la  realizzazione  degli  interventi  da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo  2,  al  netto  di
eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o  in  forza  di
altri provvedimenti.