Art. 3 Ambito oggettivo 1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.