Art. 5 Monitoraggio e trattamento tributario del credito di imposta 1. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, utilizzano il registro di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.