Art. 5 
 
 
    Monitoraggio e trattamento tributario del credito di imposta 
 
  1. L'ammontare complessivo del credito di  imposta  riconosciuto  e
fruito nel periodo di imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al  periodo  di  imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' concesso, sia nelle dichiarazioni dei  redditi  relative
ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del  valore  della  produzione  agli
effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni. 
  3. Ai fini del rispetto della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1  agosto  2012,  n.  122,   verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, utilizzano il registro
di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni
della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del
19 dicembre 2012.