Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili  le  norme  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 184