Art. 6 Controlli 1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2013 Il Ministro: Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 184