Art. 16 
 
 
                              Bilancio 
 
  1. L'Istituto pubblica i dati relativi al bilancio di previsione  e
a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e
semplificata,  al  fine  di  assicurare  la  piena  accessibilita'  e
comprensibilita'.