Art. 21 
 
 
                    Provvedimenti amministrativi 
 
  1. L'IVASS da' notizia  dei  provvedimenti  amministrativi  assunti
nell'esercizio delle funzioni istituzionali. 
  2. Sono pubblicati gli elenchi delle imprese di assicurazione e dei
gruppi assicurativi,  l'elenco  delle  imprese  in  liquidazione,  il
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
e l'elenco degli intermediari dell'Unione europea. 
  3. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi  di  collaborazione  e  i
protocolli  d'intesa  dell'IVASS   con   altri   enti   e   pubbliche
amministrazioni  in  relazione  allo  svolgimento  delle   rispettive
funzioni istituzionali.