Art. 21 Provvedimenti amministrativi 1. L'IVASS da' notizia dei provvedimenti amministrativi assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali. 2. Sono pubblicati gli elenchi delle imprese di assicurazione e dei gruppi assicurativi, l'elenco delle imprese in liquidazione, il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'elenco degli intermediari dell'Unione europea. 3. Sono altresi' pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa dell'IVASS con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.