Art. 23 Accesso civico 1. Chiunque, in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti nel presente regolamento, puo' presentare all'Istituto istanza di accesso civico. 2. L'istanza di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile di cui all'art. 25 del presente regolamento, secondo le modalita' operative che saranno individuate nel programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. 3. L'IVASS, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei dati e delle informazioni previste nel presente regolamento o eventualmente nel programma triennale per la trasparenza e l'integrita', dandone comunicazione all'interessato, o indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, qualora il dato o l'informazione risultino gia' pubblicati ai sensi del presente regolamento.