Art. 23 
 
 
                           Accesso civico 
 
  1. Chiunque, in caso di mancata  pubblicazione  dei  dati  e  delle
informazioni  previsti  nel  presente  regolamento,  puo'  presentare
all'Istituto istanza di accesso civico. 
  2.  L'istanza  di  accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione  soggettiva  del  richiedente,
non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile
di cui all'art. 25 del presente  regolamento,  secondo  le  modalita'
operative che saranno individuate  nel  programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrita'. 
  3. L'IVASS, entro trenta giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel
sito dei dati e delle informazioni previste nel presente  regolamento
o  eventualmente  nel  programma  triennale  per  la  trasparenza   e
l'integrita', dandone  comunicazione  all'interessato,  o  indica  il
collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto,  qualora  il  dato  o
l'informazione  risultino  gia'  pubblicati  ai  sensi  del  presente
regolamento.