Art. 24 Differimento nella pubblicazione di informazioni, dati e documenti 1. L'Istituto puo' differire, totalmente o parzialmente, o omettere, la pubblicazione di informazioni, dati e documenti altrimenti prevista dal presente regolamento nel caso di esigenze di riservatezza o di segreto previste dall'ordinamento, adottando provvedimento motivato, nonche' in caso di impedimenti di natura tecnica, fornendo sul sito istituzionale apposita comunicazione.