Art. 24 
 
 
          Differimento nella pubblicazione di informazioni, 
                          dati e documenti 
 
  1.  L'Istituto  puo'  differire,  totalmente  o   parzialmente,   o
omettere,  la  pubblicazione  di  informazioni,  dati   e   documenti
altrimenti prevista dal presente regolamento nel caso di esigenze  di
riservatezza  o  di  segreto  previste  dall'ordinamento,   adottando
provvedimento motivato, nonche' in  caso  di  impedimenti  di  natura
tecnica, fornendo sul sito istituzionale apposita comunicazione.