Art. 9 
 
 
                 Titolari di incarichi dirigenziali 
                  e di collaborazione o consulenza 
 
  1. L'Istituto pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative
ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo  conferiti,
con facolta' di pubblicare in  forma  aggregata  quelle  relative  ai
dirigenti a tempo indeterminato: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) le retribuzioni annue lorde relative al rapporto di lavoro,  con
l'indicazione dell'importo minimo e massimo percepito. 
  2. In relazione  ai  titolari  di  incarichi  di  collaborazione  o
consulenza l'Istituto pubblica gli estremi dell'atto di  conferimento
dell'incarico, l'attivita' oggetto  della  prestazione,  le  date  di
inizio e fine attivita' nonche'  i  relativi  compensi,  previsti  ed
erogati, comunque denominati. 
  3. L'Istituto pubblica i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre  mesi
dal conferimento dell'incarico e  per  i  tre  anni  successivi  alla
cessazione dell'incarico.