Art. 9 Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. L'Istituto pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, con facolta' di pubblicare in forma aggregata quelle relative ai dirigenti a tempo indeterminato: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) le retribuzioni annue lorde relative al rapporto di lavoro, con l'indicazione dell'importo minimo e massimo percepito. 2. In relazione ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza l'Istituto pubblica gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'attivita' oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attivita' nonche' i relativi compensi, previsti ed erogati, comunque denominati. 3. L'Istituto pubblica i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.