Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, di approvazione del codice di procedura penale,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole  «se  lo
ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che
le ritenga non necessarie». 
  b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Salvo quanto  stabilito  dal  successivo  comma  1-bis,  il
tribunale di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza,  e  il
magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  ai  ricoveri
previsti  dall'articolo  148  del  codice  penale,  alle  misure   di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita'  nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del  pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore  o  di  ufficio,  a  norma
dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo  di   dubitare
dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4.»; 
    c) all'articolo 678, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie  attinenti
alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle  materie
relative  alle  richieste  di  riabilitazione  ed  alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio  sociale,  anche  in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.». 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'
differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di
conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22
          settembre 1988, n. 447 reca: "Approvazione  del  codice  di
          procedura penale". 
              Si riporta il testo dell'articolo  275-bis  del  citato
          decreto del Presidente della repubblica 22 settembre  1988,
          n. 146, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 275-bis. Particolari modalita' di controllo. 
              1. Nel disporre la  misura  degli  arresti  domiciliari
          anche in sostituzione della custodia cautelare in  carcere,
          il  giudice,  salvo  che  le  ritenga  non  necessarie   in
          relazione alla natura e al grado delle  esigenze  cautelari
          da soddisfare nel caso  concreto,  prescrive  procedure  di
          controllo mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti
          tecnici, quando ne abbia  accertato  la  disponibilita'  da
          parte   della   polizia   giudiziaria.   Con   lo    stesso
          provvedimento  il  giudice  prevede  l'applicazione   della
          misura  della  custodia  cautelare   in   carcere   qualora
          l'imputato neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
          strumenti anzidetti. 
              2. L'imputato  accetta  i  mezzi  e  gli  strumenti  di
          controllo di  cui  al  comma  1  ovvero  nega  il  consenso
          all'applicazione di essi, con dichiarazione  espressa  resa
          all'ufficiale   o   all'agente   incaricato   di   eseguire
          l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione  e'
          trasmessa al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al
          pubblico  ministero,  insieme  con  il   verbale   previsto
          dall'articolo 293, comma 1. 
              3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
          e strumenti di cui al comma 1 e'  tenuto  ad  agevolare  le
          procedure  di  installazione  e  ad  osservare   le   altre
          prescrizioni impostegli.".