Art. 3 
 
               Modifiche all'ordinamento penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito: 
      «Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti  e  gli  internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche  in  busta
chiusa: 
  1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale,  al  capo
del dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  al  Ministro
della giustizia; 
  2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 
  3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti
dei detenuti; 
  4) al presidente della giunta regionale; 
  5) al magistrato di sorveglianza; 
  6) al Capo dello Stato»; 
    b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: 
      «35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  -  1.   Il   procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma  6,  si  svolge  ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.  Salvi
i  casi  di  manifesta  inammissibilita'  della  richiesta  a   norma
dell'articolo 666, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare
avviso anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 
  2. Il reclamo di cui  all'articolo  69,  comma  6,  lettera  a)  e'
proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del
provvedimento. 
  3. In caso di accoglimento, il magistrato  di  sorveglianza,  nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  69,  comma  6,  lettera  a),  dispone
l'annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del  pregiudizio,  ordina
all'amministrazione di porre rimedio (( entro il termine indicato dal
giudice. )) 
  4. (( Avverso  la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza  e'
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito
della decisione stessa. 
  4-bis. La decisione del tribunale di  sorveglianza  e'  ricorribile
per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni
dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito  della
decisione stessa. )) 
  5. In  caso  di  mancata  esecuzione  del  provvedimento  non  piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito  di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al  magistrato  di
sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura
penale. 
  6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: 
  a)  ordina  l'ottemperanza,  indicando   modalita'   e   tempi   di
adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo   predisposto
dall'amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto; 
  b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o  elusione  del
provvedimento rimasto ineseguito; 
  c) (( (soppressa). )) 
  d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
  7. Il magistrato di sorveglianza  conosce  di  tutte  le  questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli
atti del commissario. 
  8. Avverso il provvedimento  emesso  in  sede  di  ottemperanza  e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»; 
    c) all'articolo 47, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere  concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia  serbato,  quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare  ovvero  in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al
comma 2.»; 
    d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: 
      «4. L'istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale  e'
proposta, dopo che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente   in   relazione   al   luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di
detenzione.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
l'ammissione  all'affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia
pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova  con  ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti,
che decide entro sessanta giorni.»; 
  e) all'articolo  47,  comma  8,  infine  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni  sono  autorizzate,
(( nei casi di urgenza,  dal  direttore  dell'ufficio  di  esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al  magistrato  di
sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»; )) 
  f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato; 
  g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito: 
      «51-bis (Sopravvenienza di nuovi  titoli  di  privazione  della
liberta'). - 1.  Quando,  durante  l'attuazione  dell'affidamento  in
prova al servizio sociale o  della  detenzione  domiciliare  o  della
detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di   semiliberta',
sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il
pubblico  ministero   informa   immediatamente   il   magistrato   di
sorveglianza, formulando contestualmente  le  proprie  richieste.  Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo  delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi  1  e  1-bis  dell'articolo  47-ter  o  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi  tre  commi  dell'articolo  50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in  caso
contrario, ne dispone la cessazione. 
  2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 69-bis.»; 
    h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo: 
      «58-quinquies    (Particolari    modalita'     di     controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). -- 1. Nel disporre  la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di  sorveglianza
possono prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle  caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di  cui  le  Forze  di  polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi
nel corso dell'esecuzione  della  misura.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis  del  codice
di procedura penale.». 
  i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  al  comma  5,  le  parole  «nel  corso  del  trattamento»  sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei  detenuti
e degli internati concernenti: 
  a)  le  condizioni  di  esercizio  del  potere   disciplinare,   la
costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei  casi  di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e'  valutato  anche  il
merito dei provvedimenti adottati; 
  b) l'inosservanza da  parte  dell'amministrazione  di  disposizioni
previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale
derivi al detenuto o all'internato un  attuale  e  grave  pregiudizio
all'esercizio dei diritti.». 
  ((  1-bis.  In  attesa  dell'espletamento  dei  concorsi   pubblici
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del  ruolo
dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo  di  tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  3  e  4
del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono  essere  svolte  dai
funzionari   inseriti   nel   ruolo   dei   dirigenti   di   istituto
penitenziario. )) 
  2. L'efficacia della disposizione contenuta nel  comma  1,  lettera
h), capoverso 1, e' differita al giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 35 ,  35  bis  e  39
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sull'esecuzione delle  misure  privative  e
          limitative della liberta'), come modificati dalla  presente
          legge: 
              "Art. 35. Diritto di reclamo. 
              I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze  o
          reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 
              1)  al   direttore   dell'istituto,   al   provveditore
          regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del
          dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   e   al
          Ministro della giustizia; 
              2) alle autorita' giudiziarie  e  sanitarie  in  visita
          all'istituto; 
              3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali
          dei diritti dei detenuti; 
              4) al presidente della giunta regionale; 
              5) al magistrato di sorveglianza; 
              6) al Capo dello Stato. 
              Art. 35-bis. Reclamo giurisdizionale. 
              1.  Il  procedimento  relativo  al   reclamo   di   cui
          all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i  casi  di
          manifesta  inammissibilita'   della   richiesta   a   norma
          dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale,
          il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza  e
          ne fa dare avviso  anche  all'amministrazione  interessata,
          che  ha  diritto  di  comparire   ovvero   di   trasmettere
          osservazioni e richieste. 
              2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
          a)  e'  proposto  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla
          comunicazione del provvedimento. 
              3.  In  caso  di   accoglimento,   il   magistrato   di
          sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo  69,  comma
          6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento  di
          irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle  ipotesi  di
          cui all'articolo 69, comma  6,  lettera  b),  accertate  la
          sussistenza  e   l'attualita'   del   pregiudizio,   ordina
          all'amministrazione di porre rimedio. 
              4. Avverso la decisione del magistrato di  sorveglianza
          e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine
          di quindici  giorni  dalla  notificazione  o  comunicazione
          dell'avviso di deposito della decisione stessa. 
              4-bis. La decisione del tribunale  di  sorveglianza  e'
          ricorribile per cassazione  per  violazione  di  legge  nel
          termine  di   quindici   giorni   dalla   notificazione   o
          comunicazione  dell'avviso  di  deposito  della   decisione
          stessa. 
              5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento  non
          piu' soggetto  ad  impugnazione,  l'interessato  o  il  suo
          difensore munito di  procura  speciale  possono  richiedere
          l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha  emesso
          il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui  agli
          articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 
              6.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  se  accoglie  la
          richiesta: 
              a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita'  e  tempi
          di  adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo
          predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione
          al  provvedimento,   sempre   che   detto   programma   sia
          compatibile con il soddisfacimento del diritto; 
              b) dichiara nulli gli eventuali atti  in  violazione  o
          elusione del provvedimento rimasto ineseguito; 
              c) (soppressa). 
              d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
              7. Il magistrato di sorveglianza conosce  di  tutte  le
          questioni relative all'esatta  ottemperanza,  ivi  comprese
          quelle inerenti agli atti del commissario. 
              8.  Avverso  il  provvedimento  emesso   in   sede   di
          ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per  cassazione  per
          violazione di legge." 
              "Art. 39. Sanzioni disciplinari. 
              Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo  alle
          seguenti sanzioni: 
              1) richiamo del direttore; 
              2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di
          appartenenti al personale e di  un  gruppo  di  detenuti  o
          internati; 
              3) esclusione da attivita' ricreative  e  sportive  per
          non piu' di dieci giorni; 
              4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per
          non piu' di dieci giorni; 
              5) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di
          quindici giorni. 
              La sanzione della esclusione dalle attivita' in  comune
          non puo' essere eseguita senza la  certificazione  scritta,
          rilasciata dal sanitario, attestante che il  soggetto  puo'
          sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in  comune
          e' sottoposto a costante controllo sanitario. 
              L'esecuzione  della  sanzione  della  esclusione  dalle
          attivita' in comune e' sospesa nei  confronti  delle  donne
          gestanti e delle puerpere fino a sei mesi,  e  dalle  madri
          che allattino la propria prole fino ad un anno. ". 
              Si riporta il testo degli articoli 666 e 678 del codice
          di procedura penale. 
              "Art. 666. Procedimento di esecuzione. 
              1. Il giudice dell'esecuzione procede a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 
              2. Se la richiesta appare manifestamente infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
              5. Il giudice puo' chiedere alle  autorita'  competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
              6.  Il  giudice  decide  con   ordinanza.   Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in  camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione. 
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente. 
              8. Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
              9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2" 
              "Art. 678. Procedimento di sorveglianza. 
              1. Salvo quanto stabilito dal successivo  comma  1-bis,
          il  tribunale  di  sorveglianza  nelle   materie   di   sua
          competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle  materie
          attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice
          penale, alle misure di sicurezza e  alla  dichiarazione  di
          abitualita' o professionalita' nel reato o  di  tendenza  a
          delinquere procedono, a richiesta del  pubblico  ministero,
          dell'interessato, del  difensore  o  di  ufficio,  a  norma
          dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo   di
          dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono  a
          norma dell'articolo 667 comma 4. 
              1-bis. Il magistrato  di  sorveglianza,  nelle  materie
          attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle  pene
          pecuniarie, alla remissione del debito  e  alla  esecuzione
          della semidetenzione e della liberta'  controllata,  ed  il
          tribunale di  sorveglianza,  nelle  materie  relative  alle
          richieste di riabilitazione ed alla valutazione  sull'esito
          dell'affidamento in prova al  servizio  sociale,  anche  in
          casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma
          4. 
              2.  Quando  si  procede  nei   confronti   di   persona
          sottoposta a osservazione scientifica  della  personalita',
          il giudice  acquisisce  la  relativa  documentazione  e  si
          avvale,  se  occorre,  della  consulenza  dei  tecnici  del
          trattamento. 
              3. Le funzioni di pubblico ministero  sono  esercitate,
          davanti  al  tribunale  di  sorveglianza,  dal  procuratore
          generale  presso  la  corte  di  appello  e,   davanti   al
          magistrato   di   sorveglianza,   dal   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale della sede  dell'ufficio  di
          sorveglianza.". 
              Si riporta il testo degli articoli 69 e  69  bis  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              "Art. 69. Funzioni e provvedimenti  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
              1.  Il  magistrato   di   sorveglianza   vigila   sulla
          organizzazione degli istituti di prevenzione e  di  pena  e
          prospetta al Ministro le esigenze  dei  vari  servizi,  con
          particolare  riguardo  alla  attuazione   del   trattamento
          rieducativo. 
              2.  Esercita,  altresi',  la   vigilanza   diretta   ad
          assicurare che l'esecuzione della custodia  degli  imputati
          sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti. 
              3.  Sovraintende   all'esecuzione   delle   misure   di
          sicurezza personali. 
              4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del
          primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice  penale,
          nonche'  all'applicazione,  esecuzione,  trasformazione   o
          revoca,  anche  anticipata,  delle  misure  di   sicurezza.
          Provvede altresi', con decreto motivato, in  occasione  dei
          provvedimenti  anzidetti,  alla  eventuale   revoca   della
          dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o  per
          tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108  del
          codice penale. 
              5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di
          cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa  in
          esso elementi che costituiscono violazione dei diritti  del
          condannato   o   dell'internato,   lo   restituisce,    con
          osservazioni, al fine di una nuova  formulazione.  Approva,
          con decreto,  il  provvedimento  di  ammissione  al  lavoro
          all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni  dirette  ad
          eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e
          degli internati. 
              6. Provvede a norma dell'articolo  35-bis  sui  reclami
          dei detenuti e degli internati concernenti: 
              a) le condizioni di esercizio del potere  disciplinare,
          la costituzione e la competenza  dell'organo  disciplinare,
          la contestazione degli addebiti e la facolta' di  discolpa;
          nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5,  e'
          valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; 
              b)  l'inosservanza  da  parte  dell'amministrazione  di
          disposizioni previste dalla presente legge e  dal  relativo
          regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
          un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. 
              7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi,  sulle
          licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati,  e  sulle
          modifiche relative all'affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e alla detenzione domiciliare. 
              8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di  pena  per
          la liberazione anticipata e sulla  remissione  del  debito,
          nonche' sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del  codice
          penale. 
              9. Esprime motivato parere sulle proposte e le  istanze
          di grazia concernenti i detenuti. 
              10.  Svolge,   inoltre,   tutte   le   altre   funzioni
          attribuitegli dalla legge. 
              Art. 69-bis. Procedimento  in  materia  di  liberazione
          anticipata. 
              1.  Sull'istanza  di  concessione   della   liberazione
          anticipata, il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  con
          ordinanza,  adottata  in  camera  di  consiglio  senza   la
          presenza delle parti, che e' comunicata o notificata  senza
          ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127  del  codice
          di procedura penale. 
              2. Il magistrato di sorveglianza decide  non  prima  di
          quindici giorni dalla  richiesta  del  parere  al  pubblico
          ministero e anche in assenza di esso. 
              3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il  difensore,
          l'interessato e il pubblico ministero possono, entro  dieci
          giorni  dalla  comunicazione  o   notificazione,   proporre
          reclamo  al  tribunale  di  sorveglianza   competente   per
          territorio. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza  decide  ai   sensi
          dell'articolo  678  del  codice  di  procedura  penale.  Si
          applicano le disposizioni del  quinto  e  del  sesto  comma
          dell'articolo 30-bis. 
              5. Il tribunale di  sorveglianza,  ove  nel  corso  dei
          procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia  stata
          presentata istanza per  la  concessione  della  liberazione
          anticipata,   puo'   trasmetterla    al    magistrato    di
          sorveglianza. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 47  e  47  ter  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              "Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale. 
              1. Se la pena detentiva inflitta non supera  tre  anni,
          il condannato puo'  essere  affidato  al  servizio  sociale
          fuori dell'istituto per un periodo uguale  a  quello  della
          pena da scontare. 
              2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla   base   dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui si puo' ritenere che  il  provvedimento  stesso,  anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla rieducazione del reo e  assicuri  la  prevenzione  del
          pericolo che egli commetta altri reati. 
              3. L'affidamento in  prova  al  servizio  sociale  puo'
          essere  disposto  senza   procedere   all'osservazione   in
          istituto quando il  condannato,  dopo  la  commissione  del
          reato, ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio di cui al comma 2. 
              3-bis. L'affidamento in prova  puo',  altresi',  essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2. 
              4.  L'istanza  di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
              5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in  cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
              6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
              7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato ed adempia puntualmente agli obblighi  di  assistenza
          familiare. 
              8. Nel corso dell'affidamento le  prescrizioni  possono
          essere  modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza.   Le
          deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,  nei
          casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna,  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          magistrato di sorveglianza e ne riferisce  nella  relazione
          di cui al comma 10». 
              9.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita. 
              10. Il servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              11. L'affidamento e' revocato qualora il  comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate, appaia incompatibile  con  la  prosecuzione  della
          prova. 
              12. L'esito positivo del periodo di prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale.  Il  tribunale
          di  sorveglianza,  qualora  l'interessato   si   trovi   in
          disagiate condizioni economiche,  puo'  dichiarare  estinta
          anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
              12-bis. All'affidato in prova al servizio  sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma  8,  e
          69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3." 
              "Art. 47-ter. Detenzione domiciliare. 
              01. La pena della reclusione per  qualunque  reato,  ad
          eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo
          III, sezione I, e  dagli  articoli  609-bis,  609-quater  e
          609-octies del codice  penale,  dall'  articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis
          della presente legge, puo'  essere  espiata  nella  propria
          abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed
          accoglienza, quando trattasi di  persona  che,  al  momento
          dell'inizio dell'esecuzione della  pena,  o  dopo  l'inizio
          della stessa,  abbia  compiuto  i  settanta  anni  di  eta'
          purche' non  sia  stato  dichiarato  delinquente  abituale,
          professionale o per tendenza ne' sia stato  mai  condannato
          con l'aggravante di cui all' articolo 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
              a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore  ad
          anni dieci con lei convivente; 
              b) padre, esercente  la  potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
              c) persona  in  condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
              d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
              e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              1.1. 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non  si  applica  ai  condannati  per  i   reati   di   cui
          all'articolo 4-bis. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. L'istanza di  applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'  rivolta,  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza
          competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
          cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
          dello  stato  di  detenzione,   l'istanza   di   detenzione
          domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
          e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della misura. Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,
          comma 4. 
              2. 
              3. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di  procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli interventi del servizio sociale.  Tali  prescrizioni  e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          detenzione domiciliare. 
              4-bis. 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel  comma  1,  se  ne  allontana,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo  385  del  codice  penale.  Si   applica   la
          disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,  salvo
          che il fatto non sia di lieve entita',  importa  la  revoca
          del beneficio. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 bis  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              "Art.  51-bis.  Sopravvenienza  di  nuovi   titoli   di
          privazione della liberta'. 
              1. Quando,  durante  l'attuazione  dell'affidamento  in
          prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare  o
          della detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di
          semiliberta', sopravviene un titolo di esecuzione di  altra
          pena   detentiva,    il    pubblico    ministero    informa
          immediatamente il magistrato  di  sorveglianza,  formulando
          contestualmente le  proprie  richieste.  Il  magistrato  di
          sorveglianza, se rileva,  tenuto  conto  del  cumulo  delle
          pene, che permangono  le  condizioni  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo  47-ter
          o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi  tre
          commi  dell'articolo   50,   dispone   con   ordinanza   la
          prosecuzione della misura in corso; in caso  contrario,  ne
          dispone la cessazione. 
              2. Avverso il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'
          ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.". 
              Si riporta il testo  degli  articoli  58  quater  e  58
          quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              "Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici. 
              1. L'assegnazione al  lavoro  all'esterno,  i  permessi
          premio, l'affidamento in prova  al  servizio  sociale,  nei
          casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e
          la semiliberta' non possono essere concessi  al  condannato
          che  sia  stato  riconosciuto  colpevole  di  una  condotta
          punibile a norma dell' articolo 385 del codice penale. 
              2. La disposizione del comma  1  si  applica  anche  al
          condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di
          una misura alternativa ai sensi  dell'art.  47,  comma  11,
          dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma. 
              3. Il divieto di concessione dei benefici opera per  un
          periodo  di  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'   ripresa
          l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato  emesso
          il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. 
              4. I condannati per i  delitti  di  cui  agli  articoli
          289-bis e 630 del codice penale che  abbiano  cagionato  la
          morte del  sequestrato  non  sono  ammessi  ad  alcuno  dei
          benefici indicati  nel  comma  1  dell'art.  4-bis  se  non
          abbiano effettivamente espiato almeno  i  due  terzi  della
          pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo,  almeno  ventisei
          anni. 
              5.  Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi   1   e   3,
          l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi  premio  e
          le misure alternative alla detenzione previste dal capo  VI
          non possono  essere  concessi,  o  se  gia'  concessi  sono
          revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei
          commi  1,  1-ter  e  1-quater  dell'art.  4-bis,  nei   cui
          confronti si procede  o  e'  pronunciata  condanna  per  un
          delitto doloso punito con  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha  posto
          in essere una condotta punibile a norma  dell'articolo  385
          del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la
          fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa
          alla detenzione. 
              6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di  cui
          al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne
          da' comunicazione al magistrato di sorveglianza  del  luogo
          di ultima detenzione dell'imputato. 
              7. Il divieto di concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento  in
          cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della  pena  o
          e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura. 
              7-bis. L'affidamento in prova al servizio  sociale  nei
          casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e
          la semiliberta' non possono essere  concessi  piu'  di  una
          volta  al  condannato  al  quale  sia  stata  applicata  la
          recidiva prevista dall'  articolo  99,  quarto  comma,  del
          codice penale." 
              "Art. 58-quinquies. Particolari modalita' di  controllo
          nell'esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1.  Nel  disporre   la   detenzione   domiciliare,   il
          magistrato  o  il   tribunale   di   sorveglianza   possono
          prescrivere procedure di  controllo  anche  mediante  mezzi
          elettronici  o  altri  strumenti  tecnici,  conformi   alle
          caratteristiche funzionali e operative  degli  apparati  di
          cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'.
          Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione
          della misura.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui  all'articolo  275-bis  del  codice  di
          procedura penale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 275-bis del codice di
          procedura penale 
              "Art. 275-bis. Particolari modalita' di controllo. 
              1. Nel disporre la  misura  degli  arresti  domiciliari
          anche in sostituzione della custodia cautelare in  carcere,
          il giudice, salvo che lo ritenga in relazione alla natura e
          al grado delle esigenze cautelari da  soddisfare  nel  caso
          concreto, prescrive procedure di controllo  mediante  mezzi
          elettronici o altri  strumenti  tecnici,  quando  ne  abbia
          accertato  la  disponibilita'  da   parte   della   polizia
          giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede
          l'applicazione della misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere qualora l'imputato neghi il  consenso  all'adozione
          dei mezzi e strumenti anzidetti. 
              2. L'imputato  accetta  i  mezzi  e  gli  strumenti  di
          controllo di  cui  al  comma  1  ovvero  nega  il  consenso
          all'applicazione di essi, con dichiarazione  espressa  resa
          all'ufficiale   o   all'agente   incaricato   di   eseguire
          l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione  e'
          trasmessa al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al
          pubblico  ministero,  insieme  con  il   verbale   previsto
          dall'articolo 293, comma 1. 
              3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
          e strumenti di cui al comma 1 e'  tenuto  ad  agevolare  le
          procedure  di  installazione  e  ad  osservare   le   altre
          prescrizioni impostegli.".