Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
                     materia di trasporto aereo 
 
  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 -- S.S. 233, lotto 1-B,  nel  limite
di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento  e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -- terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  (( 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  in  un'apposita
sezione  del  proprio  sito  web  istituzionale,  il  CIPE   pubblica
un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con  i  quali,  a
far data dal 1° gennaio 2010, sono  state  revocate  le  assegnazioni
disposte con  proprie  delibere.  Nell'anagrafe,  da  aggiornare  con
cadenza almeno trimestrale,  per  ogni  provvedimento  devono  essere
indicati la consistenza delle risorse  revocate,  le  finalita'  alle
quali tali risorse sono  state  destinate  con  il  provvedimento  di
revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento,
nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia
degli interventi a beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le
risorse  revocate,  sia  di  quelli   oggetto   delle   delibere   di
assegnazione revocate. )) 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il (( 31 dicembre  2014.  Con  provvedimento  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere  al  ))
CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione ))  del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime  finalita'
sono revocati i fondi statali (( di cui all'articolo  1,  comma  994,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, )) trasferiti o assegnati  alle
Autorita' portuali, anche mediante operazioni  finanziarie  di  mutuo
con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la  realizzazione
di opere infrastrutturali, a  fronte  dei  quali,  essendo  trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia  stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori,  ((  fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. ))  Le  disponibilita'  derivanti  dalle
revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro   ((
centoventi )) giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate, nel limite di 200  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, ad apposito Fondo, istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (( Il CIPE assegna, a
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui  alla
delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi  del
comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione  da
parte  dell'amministrazione   aggiudicatrice   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  del
progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a
base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di  assegnazione
del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso  di
mancato  avvio  dei  lavori  nel  rispetto  del  cronoprogramma.   Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6  del  presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196. )) 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a (( 23 milioni )) di euro delle risorse  di  cui
al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
e' assegnata a decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione  degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. (( Nell'ambito degli interventi di  cui
al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita'  dei
porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota  pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche'  pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2020  e'
destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo
8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  per  far
fronte alle  spese  connesse  all'adeguamento  e  allo  sviluppo  del
sistema di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  t-undecies),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,  anche  allo  scopo  di
consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e
9-bis del citato decreto legislativo n. 196  del  2005,  in  possesso
dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),  del
medesimo  decreto  legislativo,   limitatamente   alle   informazioni
relative alle navi presenti nella propria circoscrizione  portuale  e
nella rada adiacente e alle navi  dirette  verso  le  medesime  aree,
possano  essere  rese  disponibili  alle  autorita'   portuali,   con
modalita' che la  citata  amministrazione  stabilisce  attraverso  le
previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  221
del 2012. 
  6-bis. Per le finalita' di  EXPO  2015  e  in  particolare  per  la
realizzazione del modulo informatico/telematico  di  interconnessione
del sistema  di  gestione  della  rete  logistica  nazionale  con  la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore  unico  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa'  EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, (( ad esclusione di
quelle  di  cui  all'ultimo  periodo  del  medesimo   comma   6,   ))
contestualmente  all'approvazione  dei  progetti   definitivi   degli
interventi. In caso di mancata presentazione dei  progetti  entro  il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata,  e'
nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  (( 7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate  strategiche
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive  modificazioni,  alle  imprese  che  subiscono  danni   ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali  come  conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere,  e  pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte  per
la  realizzazione  dell'opera,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una   quota   della   parte   eccedente    le    somme    liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non  assicurata,
per una quota del  danno  subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. )) 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  (( 9-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio
pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di  Salerno  -
Stadio Arechi, le risorse  statali  impegnate  per  la  realizzazione
della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite  di
5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile  al  fine  di
garantire la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015. )) 
  10. All'articolo 118 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Ove  ricorrano  condizioni  di  crisi  di   liquidita'   finanziaria
dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei  pagamenti  dei
subappaltatori o dei cottimisti, o anche  dei  diversi  soggetti  che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per
il  contratto  di  appalto  in  corso   puo'   provvedersi,   sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara,  al
pagamento diretto alle mandanti,  alle  societa',  anche  consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore  o
al cottimista dell'importo dovuto per  le  prestazioni  dagli  stessi
eseguite.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per  i
contratti di  appalto  in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  provvedere   ai
pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali  diversi
soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e  dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,
dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso
il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.». 
  3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la
stazione appaltante,  ferme  restando  le  disposizioni  previste  in
materia di obblighi informativi, pubblicita'  e  trasparenza,  e'  in
ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale
le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari». )) 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  (( 11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Successivamente al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione  a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza  di  tale  nomina,  provvede  il
tribunale». )) 
  12. (( (soppresso). )) 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e  tali  da
garantire la piu' ampia  partecipazione  dei  vettori  potenzialmente
interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee  guida
adottate dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ((
sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e  l'Ente  Nazionale
per l'Aviazione Civile, )) entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto. 
  15.  I  gestori  aeroportuali  comunicano   ((   all'Autorita'   di
regolazione dei trasporti e ))  all'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione
Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai  fini  della
verifica   del   rispetto   delle   condizioni   di   trasparenza   e
competitivita'. 
  (( 15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della  concorrenza
tra gli  scali  aeroportuali  e  di  promuovere  l'attrattivita'  del
sistema aeroportuale italiano,  anche  con  riferimento  agli  eventi
legati all'EXPO 2015, nella  definizione  della  misura  dell'imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA),  di
cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342,
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA  non  puo'  essere
superiore a  euro  0,50.  Fermo  restando  il  valore  massimo  sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata  tenendo  conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione  tra  voli  diurni  e
notturni e delle peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
prospicienti i singoli aeroporti. )) 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari  a  ((  9
milioni dei euro annui a decorrere dall'anno  2014,  ))  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte
dello  Stato  all'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,  di  cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
Al ristoro delle  predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti
interessati,  si   provvede   con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti,  negli   stati   di
previsione dei Ministeri interessati,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21. All'articolo 2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1º  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, ((  pari  a
184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ))  si
provvede  mediante  il  corrispondente  incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di  cui  all'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  da
destinare  all'INPS.  La  misura   dell'incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21. 
  24. (( Anche in vista dell'EXPO 2015,  al  fine  di  promuovere  il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite  la  valorizzazione
di aree territoriali  di  tutto  il  territorio  nazionale,  di  beni
culturali e ambientali, nonche'  il  miglioramento  dei  servizi  per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati  progetti
che  individuino  uno  o  piu'  interventi  di  valorizzazione  e  di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da  unioni  di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti.  Ogni  comune  o
raggruppamento  di  comuni  potra'  presentare   un   solo   progetto
articolato in uno o piu' interventi  fra  loro  coordinati,  con  una
richiesta di finanziamento  che  non  potra'  essere  inferiore  a  1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche'  in  ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno  finanziario  entro
il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti  mesi
da quest'ultima data. In via subordinata, possono  essere  finanziati
anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai  medesimi
obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione  di   beni   storici,
culturali, ambientali  e  di  attrattivita'  turistica  inseriti  nei
progetti di cui al presente comma, per un  importo  non  inferiore  a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore  ai  limiti  di  finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  sentito  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo
delle risorse per gli interventi di cui al  comma  24  e  prevede  le
modalita' di attuazione  dei  relativi  interventi  anche  attraverso
apposita convenzione con l'ANCI. 
  25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di  cui
all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso
il Ministero  dello  sviluppo  economico  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica,  che
provvedera' a pubblicarle nel proprio portale  telematico  contenente
dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica sul territorio. )) 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Le assegnazioni disposte nella Delibera  CIPE  n.  146,
          recante "Programma" delle opere  strategiche  completamento
          dello  schema  idrico  Basento   Bradano   -   Settore   G.
          Assegnazione definitiva  di  contributo"  del  17  novembre
          2006, pubblicata nella Gazz Uff. 10 aprile  2007,  n.  100,
          sono revocate dal predetto decreto legge  del  23  dicembre
          2013, n. 145. 
              Le assegnazioni disposte nella  Delibera  CIPE  n.  33,
          recante   "1°    Programma    infrastrutture    strategiche
          (L.443/2001).   Potenziamento   della   linea   ferroviaria
          Rho-Arona. Tratta  Rho-Gallarate.  Primo  lotto  funzionale
          Rho_Parabiago.   Approvazione   progetto    definitivo    e
          finanziamento" del 13 maggio 2010, pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 21 febbraio 2011, n. 42, sono  revocate  dal  predetto
          decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. 
              Si riporta il comma  6  dell'articolo  32  del  decreto
          legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  "Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria.",  Pubblicato  nella
          Gazz.  Uff.  6  luglio  2011,  n.  155.,  convertito,   con
          modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164: 
              "6. Le quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.". 
              Si riporta l'articolo 30 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica."
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303,  S.O.
          , modificata dalla legge 7 aprile 2011, n.  39,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 aprile 2011, n. 84: 
              "Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva, l'onere  per  competenza
          relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
          competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
          bilancio  pluriennale;  la   legge   di   stabilita'   puo'
          annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
          anni  considerati  nel  bilancio  pluriennale,  nei  limiti
          dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo  11,
          comma 3, lettera e). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
              a) autorizzazione concessa al  beneficiario,  a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
              b) spesa ripartita da erogare al  beneficiario  secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
          norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7.  Il  disegno  di  legge  di  stabilita'  indica,  in
          apposito allegato, per ciascuna legge di spesa  pluriennale
          di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i  residui  di
          stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in  corso  e,
          ove  siano  previsti  versamenti  in   conti   correnti   o
          contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze  in  essere
          alla medesima data. 
              8. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  al   fine   di   garantire   la
          razionalizzazione,   la   trasparenza,    l'efficienza    e
          l'efficacia  delle   procedure   di   spesa   relative   ai
          finanziamenti   in   conto    capitale    destinati    alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al «fondo progetti» si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  «fondo  opere»  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11. Per i tre esercizi finanziari successivi  a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale.". 
              Si riporta il comma  1  dell'articolo  18  del  decreto
          legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
          21  giugno  2013,  n.  144,  S.O.  ,   convertito   ,   con
          modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.: 
              "1. Per consentire nell'anno 2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.". 
              Si riporta il comma  3  dell'articolo  18  del  decreto
          legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
          21  giugno  2013,  n.  144,  S.O.  ,   convertito   ,   con
          modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.: 
              "3.   Con   delibere   CIPE,   da    adottarsi    entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  possono  essere
          finanziati, a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1,  nei
          limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario
          Quadrilatero Umbria-Marche, la  tratta  Colosseo  -  Piazza
          Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea
          M4  della  metropolitana   di   Milano,   il   collegamento
          Milano-Venezia secondo lotto  Rho-Monza,  nonche',  qualora
          non risultino attivabili altre fonti di  finanziamento,  la
          linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse  autostradale
          Ragusa-Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della
          linea AV/AC Napoli-Bari.". 
              Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legge del 26
          aprile 2013, n. 43: 
              "Art.  5.   Disposizioni   volte   ad   accelerare   la
          realizzazione di Expo 2015 
              1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione  dell'evento
          Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di  cui  agli
          allegati del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  277  del  26  novembre  2008,  e  successive
          modificazioni,  nonche'   degli   interventi   strettamente
          funzionali nelle  programmazioni  comunali,  provinciali  e
          regionali, e della  contestuale  presenza  di  cantieri  in
          corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, il rispetto  dei  tempi  stabiliti
          per lo svolgimento dell'evento Expo  2015  e  l'adempimento
          degli obblighi internazionali assunti dal Governo  italiano
          nei confronti  del  Bureau  International  des  Expositions
          (BIE): 
              a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
          Sindaco di Milano e  i  rappresentanti  degli  enti  locali
          interessati, sono istituiti gli organismi per  la  gestione
          delle  attivita',  compresa  la  previsione  di  un  tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti  i  criteri
          di  ripartizione  e  le   modalita'   di   erogazione   dei
          finanziamenti. Con il medesimo decreto e'  nominato,  senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          nell'ambito dei soggetti della  governance  della  Societa'
          Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
          Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a  cui
          vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
          conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
          per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri  e  le  deroghe
          previsti nelle ordinanze di  protezione  civile  richiamate
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  15
          maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.
          100, da intendersi estese a tutte le norme  modificative  e
          sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono  altresi'
          attribuiti al Commissario Unico i  poteri  del  Commissario
          Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e  delle
          funzioni di cui agli articoli 12  e  13  della  Convenzione
          sulle esposizioni internazionali firmata  a  Parigi  il  22
          novembre 1928, come da  ultimo  modificata  con  protocollo
          aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972,  ratificato
          ai sensi della legge 3 giugno 1978, n.  314,  che  verranno
          individuati  con  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri. 
              2.1.    Nel    rispetto    dei    principi     generali
          dell'ordinamento, della  normativa  dell'Unione  europea  e
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  nei
          limiti delle risorse stanziate ai sensi della  legislazione
          vigente, il Commissario unico esercita  poteri  sostitutivi
          per   risolvere   situazioni   o   eventi   ostativi   alla
          realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
          allegati del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla  partecipazione
          degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
          dell'Evento. 
              2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere  in
          deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza,  nei
          limiti indicati con delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
          sentito  il  Presidente  della  regione   Lombardia.   Tali
          ordinanze, cosi' come i provvedimenti  commissariali  anche
          adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis,  sono
          immediatamente efficaci e devono  essere  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale.  Le  ordinanze  del  Commissario  unico
          delegato  del  Governo  per   Expo   2015   sono   altresi'
          pubblicate,  in  evidenza,  nella  prima  pagina  del  sito
          internet di Expo 2015. Il Commissario  unico  delegato  del
          Governo   per   Expo   2015,   al   termine   dell'incarico
          commissariale,  invia   al   Parlamento   e   ai   Ministri
          dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e  dei
          trasporti una relazione sulle attivita' svolte,  anche  per
          il superamento delle criticita' emerse  e  sullo  stato  di
          attuazione  delle   opere,   nonche'   la   rendicontazione
          contabile delle spese sostenute in relazione alla  gestione
          commissariale di Expo Milano 2015. 
              2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31  maggio
          2013, con proprio provvedimento, fino a  tre  soggetti,  di
          alta  e  riconosciuta  professionalita'  nelle   discipline
          giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
          esperienza  istituzionale,  delegati  per   le   specifiche
          funzioni in  relazione  a  determinate  opere  e  attivita'
          nonche'  per  le   funzioni   di   garanzia   e   controllo
          dell'andamento  dei   lavori   delle   opere   strettamente
          funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione  e
          per assicurare il corretto  ed  efficiente  utilizzo  delle
          deroghe e dei poteri di cui ai  commi  2,  2.1  e  2.2  del
          presente articolo. Uno  dei  delegati  puo'  essere  scelto
          anche nel  ruolo  dei  prefetti.  I  soggetti  delegati  si
          avvalgono per  la  loro  attivita'  delle  strutture  della
          societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
          presso la struttura del Commissario Straordinario  delegato
          del Governo per Expo Milano 2015 cui il  Commissario  Unico
          subentra,  ivi  inclusa  la  titolarita'  della   esistente
          relativa  contabilita'  speciale,  ovvero   del   personale
          distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, eventuali compensi dei  delegati  sono  a  carico
          delle disponibilita' della predetta contabilita'. 
              2-ter.  Il  commissario  esercita  tutte  le  attivita'
          necessarie, coordinandosi con la societa' Expo  2015  p.a.,
          affinche' gli impegni finanziari  assunti  dai  soci  siano
          mantenuti negli importi di cui all'allegato 1  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
          tempi  adeguati  alla  realizzazione  delle  opere  e  allo
          svolgimento dell'Evento."; 
              b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle  stesse
          opere", sono sostituite dalle  seguenti:  "prioritariamente
          nella realizzazione delle opere nonche' per lo  svolgimento
          delle attivita' strettamente  necessarie  per  la  gestione
          dell'Evento, previa attestazione, da parte della  societa',
          della conclusione del piano delle opere"; 
              c)  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  e
          forniture della societa'  Expo  2015  S.p.A.  si  applicano
          direttamente,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico e della  normativa  comunitaria,
          le deroghe  normative  previste  in  materia  di  contratti
          pubblici per il Commissario delegato per gli interventi  di
          Expo 2015, ai sensi  delle  ordinanze  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma  1,
          lettera a),  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
          convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa'  ha
          altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto
          legislativo  12  aprile   2006,   n.   163   nonche'   alle
          disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per  le
          opere  temporanee  la  societa'  puo'   altresi'   derogare
          all'applicazione dell'art. 127 del decreto  legislativo  12
          aprile   2006,   n.   163.   In   attesa    dell'attuazione
          dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione
          e  da  realizzare  da  parte  di  Expo  2015  S.p.A.,   che
          riguardano  recuperi  ambientali,  rilevati  e   sottofondi
          stradali  e  ferroviari  nonche'  piazzali,  e'  consentito
          l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al  punto
          7.1.4 dell'allegato  1,  suballegato  1,  del  decreto  del
          Ministero dell'ambiente 5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale  n.  88
          del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o
          da  acquisire  da  impianti   autorizzati   con   procedura
          semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Possono   trovare
          applicazione per le procedure di affidamento  da  porre  in
          essere da parte della  Societa'  l'art.  59,  anche  per  i
          lavori diversi  dalla  manutenzione  e  l'art.  253,  comma
          20-bis, del citato D.Lgs. n. 163  del  2006,  anche  per  i
          contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e  oltre
          la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di  cui  alla
          presente lettera si possono applicare anche  alle  stazioni
          appaltanti relativamente alle seguenti  opere  strettamente
          funzionali all'Evento: 
              1. Interconnessione Nord Sud tra la SS  11  all'altezza
          di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; 
              2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
              3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
              4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
              5. Parcheggi Remoti Expo; 
              6. Collegamento SS 11 da Molino  Dorino  ad  Autostrada
          dei Laghi - lotto 1 da Molino  Dorino  a  Cascina  Merlata;
          lotto 2 da Cascina Merlata  a  innesto  a  A8;  Adeguamento
          Autostrada dei Laghi  tra  il  nuovo  svincolo  Expo  e  lo
          svincolo Fiera; (17) 
              d) i Padiglioni dei  Paesi,  i  manufatti  e  qualunque
          altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
          quali  sussista   l'obbligo   di   smontaggio   ovvero   di
          smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati,  a
          tutti  gli  effetti,  come  edifici  temporanei  ai   sensi
          dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  ;  agli  edifici
          temporanei connessi  all'evento  Expo  2015,  per  i  quali
          sussista l'obbligo di smontaggio ovvero  di  smantellamento
          al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
          rispetto  dei  valori  limite  del  fabbisogno  di  energia
          primaria, dell'obbligo di certificazione energetica  e  del
          soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza;  art.
          11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22  dicembre
          1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015  e'  in  ogni
          caso garantita dalla compensazione delle emissioni  di  CO2
          nel corso della preparazione  e  realizzazione  dell'evento
          nonche',  negli  edifici  non  temporanei,  da  prestazioni
          energetiche  e  da  copertura  dei   consumi   di   calore,
          elettricita' e raffrescamento attraverso fonti  rinnovabili
          superiori ai minimi previsti dalla legge; (17) 
              e)  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   lo   Sviluppo
          Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
          Finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile   2013,   sono
          individuate misure volte alla tutela dei  segni  distintivi
          di Expo 2015 SpA in  relazione  all'Esposizione  Universale
          "Expo  Milano  2015",  ivi  compreso  quanto  necessario  a
          garantire  l'appartenenza  in  via   esclusiva   dei   beni
          immateriali rappresentati da marchi, loghi,  denominazioni,
          simboli  e  colori  che  contraddistinguono  l'attivita'  e
          l'Esposizione,  ed  al  relativo  uso  per  il  periodo  di
          svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
          2015. Con il medesimo decreto  sono  individuati  specifici
          interventi volti a reprimere attivita' parallele  a  quelle
          esercitate  da  enti  economici  o   non   economici,   non
          autorizzate da Expo  2015  SpA,  dirette  ad  intraprendere
          attivita' di commercializzazione parassitaria  al  fine  di
          ricavarne visibilita' o profitto  economico  (fenomeno  del
          c.d. "ambush  marketing"),  anche  prevedendo  le  relative
          sanzioni amministrative da un minimo di 5.000  euro  ad  un
          massimo di 250.000  euro,  fatte  salve  le  sanzioni  gia'
          previste dalla legislazione vigente; 
              f) nei giudizi che riguardano  i  provvedimenti  e  gli
          atti del Commissario Unico e le  procedure  di  affidamento
          dei contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  di
          Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni  processuali
          di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010; 
              g) nella prospettiva della crescita per  il  Paese,  il
          Comitato Interministeriale Programmazione Economica  assume
          le decisioni strategiche,  anche  finalizzate  ad  ottenere
          eventuali finanziamenti comunitari, per  la  valorizzazione
          dell'innovazione del settore turistico e la  valorizzazione
          del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse  con  la
          realizzazione  dell'Expo  Milano   2015,   assicurando   il
          coordinamento   tra    le    amministrazioni    interessate
          concertandole con il  Commissario  Unico  delegato  per  il
          Governo ed il Commissario  di  sezione  per  il  Padiglione
          Italia, la  regione  Lombardia,  la  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura   di   Milano,   la
          provincia e il  comune  di  Milano  e  le  eventuali  altre
          autonomie    locali    coinvolte    nella     realizzazione
          dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il  Commissario
          unico riferisce trimestralmente  al  CIPE  sullo  stato  di
          attuazione delle opere e su  azioni  correttive  intraprese
          per il superamento delle criticita' (17). 
              1-bis. La Societa'  Expo  2015  S.p.A.  puo'  stipulare
          apposito Protocollo con le Nazioni Unite  per  disciplinare
          le  modalita'  della  relativa  partecipazione  a  supporto
          dell'organizzazione dell'Evento. A  tal  fine  puo'  essere
          costituito uno  specifico  Fondo  Fiduciario  (Trust  Fund)
          attraverso il quale l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
          opera, a valere sulle risorse della  Societa',  secondo  le
          modalita' previste nel medesimo Protocollo. (18) 
              1-ter. In relazione  alla  specificita'  dell'attivita'
          operativa,  a  valere  sulle  risorse  della   contabilita'
          speciale  del  Commissario  generale  di  sezione  per   il
          Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
          per il pagamento delle spese contrattuali per le quali  non
          e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
          forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal  fine
          il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
          nomina un funzionario responsabile  del  predetto  servizio
          cassa economale, la cui  attivita'  e'  disciplinata  dagli
          articoli 33 e seguenti del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
          dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. (18) 
              1-quater.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   10
          dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  il   Bureau
          International des Expositions, ratificato  ai  sensi  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 3,  in  materia  di  esenzioni  a
          favore  dei  Commissariati  generali  di  sezione  per   la
          partecipazione all'Esposizione Universale di  Milano  2015,
          si  applicano,  limitatamente  alle  attivita'  svolte   in
          relazione alla  realizzazione  e  gestione  del  Padiglione
          Italia, alla Expo 2015 S.p.A. ". 
              Si riporta il comma 994 dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              I fondi statali  previsti  al  comma  994  della  legge
          296/2006 sono revocati dal predetto decreto  legge  del  23
          dicembre 2013, n, 145: 
              "994. E' autorizzato un contributo  di  15  milioni  di
          euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007,  a
          valere sulle  risorse  per  la  realizzazione  delle  opere
          strategiche di preminente interesse nazionale, di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          quale contributo per i mutui contratti nell'anno  2007  per
          la realizzazione  di  grandi  infrastrutture  portuali  che
          risultino immediatamente cantierabili". 
              Si  riporta  la  lett.   t-undecies)   del   comma   1,
          dell'articolo 2 del decreto legislativo del 19 agosto 2005,
          n. 196,  recante  "Attuazione  della  direttiva  2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio  e  di  informazione  sul  traffico  navale.",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. Tale
          lettera e' stata aggiunta dal comma 6 dell'art.1, D.Lgs. 16
          febbraio 2011, n. 18, pubblicato nella Gazz. Uff. 11  marzo
          2011, n. 58: 
              "t-undecies) PMIS, Port Management Information  System:
          Sistema informativo per la gestione portuale  realizzato  e
          gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n)". 
              Si riporta l'articolo 18-bis  della  legge  28  gennaio
          1994,  n,  84,  recante  "Riordino  della  legislazione  in
          materia portuale." pubblicata nella Gazz. Uff.  4  febbraio
          1994, n. 28, S.O.  Tale  articolo  e'  stato  aggiunto  dal
          decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazz.
          Uff. 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni,
          nella legge del 7 agosto 2012,  n.  134,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O: 
              "Art. 18-bis.  Autonomia  finanziaria  delle  autorita'
          portuali e finanziamento della realizzazione di  opere  nei
          porti. 
              1. Al fine di agevolare la  realizzazione  delle  opere
          previste nei rispettivi piani  regolatori  portuali  e  nei
          piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
          infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
          stradali  e  ferroviari  nei  porti  e   gli   investimenti
          necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
          riqualificazione  strutturale  degli  ambiti  portuali,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   un   fondo   per   il
          finanziamento degli interventi  di  adeguamento  dei  porti
          alimentato su base annua, in misura pari  all'1  per  cento
          dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  sull'importazione
          delle merci introdotte  nel  territorio  nazionale  per  il
          tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni  di  euro
          annui. 
              2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  quantifica
          l'ammontare  dell'imposta  sul   valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
          da iscrivere nel fondo. 
              3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti la  documentazione  relativa
          alla  realizzazione  delle   infrastrutture   portuali   in
          attuazione del presente articolo. 
              4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, attribuendo a ciascun porto  l'ottanta  per  cento
          della  quota  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   dovuta
          sull'importazione delle  merci  introdotte  nel  territorio
          nazionale per suo tramite e ripartendo  il  restante  venti
          per cento tra i porti, con finalita'  perequative,  tenendo
          altresi'  conto  delle  previsioni  dei  rispettivi   piani
          operativi triennali e piani regolatori portuali." 
              5. Per la realizzazione delle opere e degli  interventi
          di cui al comma 1, le autorita' portuali possono,  in  ogni
          caso,  fare  ricorso  a  forme  di  compartecipazione   del
          capitale privato, secondo la disciplina  della  tecnica  di
          finanza di progetto di cui  all'articolo  153  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive  modifiche
          ed integrazioni, stipulando contratti  di  finanziamento  a
          medio e lungo termine con istituti di credito nazionali  ed
          internazionali  abilitati,  inclusa  la  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              6. Sono abrogati i commi da 247 a 250  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.". 
              Si riporta il comma  13  dell'articolo  8  del  decreto
          legge del 18  ottobre  2012,  n.  179,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per  la  crescita  del  Paese.",  pubblicato
          nella  Gazz.  Uff.  19  ottobre  2012,  n.  245,   S.O.   ,
          convertito, con modificazioni, nella legge del 17  dicembre
          2012, n. 221, recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita  del  Paese.",  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  18
          dicembre 2012, n. 294, S.O.: 
              "13. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  sono  definite   le   modalita'   per   la
          trasmissione elettronica dei dati di cui ai  formulari  FAL
          con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
          sistema  PMIS,  assicurando  l'interoperabilita'  dei  dati
          immessi nel sistema PMIS con il  Safe  Sea  Net  e  con  il
          Sistema informativo delle dogane, per quanto  riguarda  gli
          aspetti di competenza doganale, e la  piena  accessibilita'
          delle informazioni  alle  altre  autorita'  competenti,  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 196, e successive modificazioni,  oltre  che  agli
          Stati membri dell'Unione  europea.  L'interoperativita'  va
          altresi' assicurata rispetto  alle  piattaforme  realizzate
          dalle autorita' portuali per il miglior espletamento  delle
          funzioni di indirizzo e coordinamento  dei  nodi  logistici
          che alle stesse fanno capo.  Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica.". 
              Si riporta l'articolo 6-ter del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione  della  direttiva
          2002/59/CE   relativa   all'istituzione   di   un   sistema
          comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico
          navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005,  n.
          222. , tale Articolo e' stato Articolo aggiunto dal decreto
          legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 ,  Pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58: 
              "Art. 6-ter. Utilizzo di sistemi di  identificazione  e
          tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT. 
              1. Le navi soggette al  rispetto  della  regola  V/19-1
          della Convenzione SOLAS e degli standard  operativi  e  dei
          requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno  scalo  in
          un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme
          alla normativa internazionale in materia. 
              2. La NCA acquisisce  le  informazioni  LRIT  trasmesse
          dalle navi attraverso la partecipazione  all'European  LRIT
          Data Center e coopera con la Commissione e  con  gli  Stati
          membri  per   determinare   i   requisiti   necessari   per
          l'installazione   del   sistema   di   trasmissione   delle
          informazioni LRIT a bordo delle navi.". 
              Si riporta l'articolo 9-bis del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione  della  direttiva
          2002/59/CE   relativa   all'istituzione   di   un   sistema
          comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico
          navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005,  n.
          222. , tale articolo e' stato articolo aggiunto dal decreto
          legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 ,  Pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58: 
              "Art. 9-bis. Rete AIS nazionale. 
              1.  Nell'ambito  del  sistema  di  cui   al   comma   1
          dell'articolo 9, l'amministrazione provvede  alla  gestione
          della rete AIS nazionale per la ricezione e  la  diffusione
          di  informazioni  sul  traffico  marittimo  per   finalita'
          connesse alla sicurezza della  navigazione,  garantendo  la
          necessaria copertura radioelettrica. 
              2. L'amministrazione rende disponibili le  informazioni
          AIS  acquisite  dalla  rete  nazionale  nel  quadro   delle
          procedure fissate con il decreto interministeriale  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 9. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono   fissate   procedure   e   modalita'   per
          l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che
          ogni  utilizzazione  dell'AIS  per  fini  non  legati  alla
          sicurezza  della  navigazione  non  interferisca   con   la
          gestione del sistema da parte dell'amministrazione. 
              4.  L'autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico ai sensi dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  per  l'esercizio  di
          impianti  AIS,  e'   subordinata   al   parere   favorevole
          dell'amministrazione, da  rendersi,  entro  novanta  giorni
          dalla richiesta, esclusivamente in relazione  agli  aspetti
          connessi alla sicurezza della navigazione  ed  al  corretto
          funzionamento della rete AIS nazionale. 
              5.  Le  stazioni   non   facenti   parte   della   rete
          istituzionale AIS operano anche  in  trasmissione,  qualora
          l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di  tutela
          della sicurezza della navigazione, e purche' le stesse  non
          costituiscano reti di monitoraggio del traffico  aggregando
          le informazioni acquisite.". 
              Si riporta la lett. m) del comma 1 dell'articolo 2  del
          decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  196  ,  recante
          "Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione  sul  traffico  navale."  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. , tale  lett.  m)  e'
          stata cosi' sostituita decreto legislativo del 16  febbraio
          2011, n 18 , Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2011,  n.
          58: 
              "lett.   m)   amministrazione:   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera;". 
              Si riporta il comma 46  dell'articolo  34  del  decreto
          legge del 18  ottobre  2012,  n.  179,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese." pubblicato nella
          Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. , convertito,  con
          modificazioni, nella legge del 17 dicembre  2012,  n.  221,
          recante "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese." pubblicata nella Gazz. Uff. 18  dicembre  2012,  n.
          294, S.O.: 
              " 46. Gli introiti derivanti da  convenzioni  stipulate
          dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per
          l'implementazione dei servizi d'istituto  sono  versati  in
          entrata al bilancio  dello  Stato  per  essere  interamente
          riassegnati al fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1331,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il comma 4 dell'articolo 61-bis del  decreto
          legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'." pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, S.O.,  convertito,  con  modificazioni,  nella
          legge  del  24  marzo  2012,  n.  27,  recante"Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'.",  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.: 
              "4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche.". 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,
          n.  443,  recante  "Delega  al  Governo   in   materia   di
          infrastrutture ed  insediamenti  produttivi  strategici  ed
          altri  interventi   per   il   rilancio   delle   attivita'
          produttive." pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre  2001,
          n. 299, S.O., modificato dal  decreto  legislativo  del  18
          aprile  2012,  n.  61,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  del
          18/05/2012, n. 115: 
              "Art. 1. Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed insediamenti produttivi strategici ed  altri  interventi
          per il rilancio delle attivita' produttive. 
              1.  Il  Governo,  nel   rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o  province  autonome  interessate,  nonche'  l'ente   Roma
          capitale ove interessato, e  inserito,  previo  parere  del
          CIPE e previa intesa  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
          con    l'indicazione     dei     relativi     stanziamenti.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici di cui al presente  comma,  il  Governo  procede
          secondo finalita' di riequilibrio  socio-economico  fra  le
          aree del territorio nazionale, nonche' a fini  di  garanzia
          della sicurezza strategica  e  di  contenimento  dei  costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
          a) e b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 2 dicembre  1997,  n.  509.  Il  programma
          tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
          nel programma di infrastrutture  strategiche  non  comprese
          nel Piano generale  dei  trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera i-ter), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, le  risorse  necessarie,  che  si
          aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e  privati
          allo scopo disponibili,  senza  diminuzione  delle  risorse
          gia' destinate ad opere concordate  con  le  regioni  e  le
          province autonome e non ricomprese nel programma.  In  sede
          di prima applicazione della presente legge il programma  e'
          approvato dal CIPE entro  il  31  dicembre  2001  (3).  Gli
          interventi  previsti  dal  programma  sono  automaticamente
          inseriti nelle intese istituzionali di  programma  e  negli
          accordi  di  programma  quadro  nei  comparti   idrici   ed
          ambientali, ai fini della individuazione delle priorita'  e
          ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia'  incluse
          nelle intese e negli accordi  stessi,  con  le  indicazioni
          delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
          una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
          il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere. 
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria  deve  contenere   le
          seguenti indicazioni: 
              a) elenco delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          strategici da realizzare; 
              b) costi stimati per ciascuno degli interventi; 
              c)   risorse   disponibili   e   relative   fonti    di
          finanziamento; 
              d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
          programmi precedentemente approvati; 
              e) quadro delle risorse finanziarie  gia'  destinate  e
          degli   ulteriori   finanziamenti    necessari    per    il
          completamento degli interventi. 
              2. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi volti a  definire  un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle infrastrutture e degli  insediamenti  individuati  ai
          sensi del comma 1, a tal fine riformando le  procedure  per
          la   valutazione   di   impatto    ambientale    (VIA)    e
          l'autorizzazione integrata ambientale,  limitatamente  alle
          opere di cui  al  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  del
          disposto dell'articolo 2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio  del  27  giugno  1985,  come  modificata   dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo un  regime  speciale,  anche  in  deroga  agli
          articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da  23  a  30,  32,  34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive  modificazioni,  nonche'  alle  ulteriori
          disposizioni della medesima legge che non siano  necessaria
          ed immediata applicazione delle direttive comunitarie,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) disciplina della tecnica di finanza di progetto  per
          finanziare e  realizzare,  con  il  concorso  del  capitale
          privato, le infrastrutture e gli  insediamenti  di  cui  al
          comma 1; 
              b)  definizione   delle   procedure   da   seguire   in
          sostituzione  di  quelle  previste  per  il  rilascio   dei
          provvedimenti concessori o autorizzatori  di  ogni  specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi  per  la  approvazione   dei   progetti   preliminari,
          comprensivi di  quanto  necessario  per  la  localizzazione
          dell'opera d'intesa con la regione o la provincia  autonoma
          competente,  che,  a   tal   fine,   provvede   a   sentire
          preventivamente i  comuni  interessati,  nonche'  con  Roma
          capitale  se  competente,  e,  ove  prevista,  della   VIA;
          definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
          di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per  la
          approvazione del progetto definitivo,  la  cui  durata  non
          puo'  superare  il  termine  di   ulteriori   sette   mesi;
          definizione di termini perentori per la  risoluzione  delle
          interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
          di  responsabilita'  patrimoniali  in   caso   di   mancata
          tempestiva risoluzione; 
              c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni e delle province autonome interessate  nonche'  dal
          sindaco di Roma capitale ove interessato,  del  compito  di
          valutare  le  proposte  dei  promotori,  di  approvare   il
          progetto  preliminare  e  definitivo,  di  vigilare   sulla
          esecuzione   dei   progetti    approvati,    adottando    i
          provvedimenti  concessori   ed   autorizzatori   necessari,
          comprensivi  della   localizzazione   dell'opera   e,   ove
          prevista, della VIA istruita dal competente  Ministero.  Il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le
          istruttorie, formula le proposte ed  assicura  il  supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,  di  una  apposita  struttura  tecnica,   di
          advisor e di commissari straordinari, che  agiscono  con  i
          poteri di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n.  135,  nonche'  della  eventuale  ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze nel  settore  della  finanza  di  progetto,  ovvero
          offerta  dalle  regioni  o  province  autonome  interessate
          nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove  interessato,  con
          oneri a proprio carico; 
              d)  modificazione  della  disciplina  in   materia   di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte di tutte le amministrazioni competenti  a  rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in detta conferenza,  nel  termine  perentorio  di  novanta
          giorni,  prescrizioni  e  varianti  migliorative  che   non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali  delle  opere;  le   prescrizioni   e   varianti
          migliorative proposte in conferenza sono valutate dal  CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo; 
              e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica  nel
          rispetto  delle  direttive   dell'Unione   europea,   della
          realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un  unico
          soggetto contraente generale o concessionario; 
              f) disciplina dell'affidamento a  contraente  generale,
          con riferimento all'articolo 1  della  direttiva  93/37/CEE
          del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come  esecuzione
          con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente  alle  esigenze
          specificate  dal  soggetto  aggiudicatore;  il   contraente
          generale e' distinto dal concessionario di opere  pubbliche
          per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita  ed  e'
          qualificato   per   specifici   connotati   di    capacita'
          organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per   l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento necessario alla realizzazione  dell'opera  in
          tutto o in parte  con  mezzi  finanziari  privati,  per  la
          liberta' di forme nella realizzazione  dell'opera,  per  la
          natura prevalente di obbligazione di risultato  complessivo
          del  rapporto   che   lega   detta   figura   al   soggetto
          aggiudicatore e  per  l'assunzione  del  relativo  rischio;
          previsione dell'obbligo, da parte del contraente  generale,
          di prestazione di adeguate  garanzie  e  di  partecipazione
          diretta al finanziamento dell'opera o  di  reperimento  dei
          mezzi finanziari occorrenti; 
              g)   previsione   dell'obbligo    per    il    soggetto
          aggiudicatore, nel  caso  in  cui  l'opera  sia  realizzata
          prevalentemente  con  fondi  pubblici,  di  rispettare   la
          normativa europea in tema di evidenza pubblica e di  scelta
          dei fornitori di beni o servizi, ma con  soggezione  ad  un
          regime derogatorio rispetto alla citata legge  n.  109  del
          1994 per tutti gli aspetti di essa  non  aventi  necessaria
          rilevanza comunitaria 
              h) introduzione  di  specifiche  deroghe  alla  vigente
          disciplina in materia di aggiudicazione di lavori  pubblici
          e di realizzazione degli stessi, fermo  il  rispetto  della
          normativa   comunitaria,   finalizzate   a   favorire    il
          contenimento dei tempi e  la  massima  flessibilita'  degli
          strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso  ad
          un contraente generale, previsione  che  lo  stesso,  ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a  terzi  l'esecuzione  delle   proprie   prestazioni   con
          l'obbligo di rispettare,  in  ogni  caso,  la  legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori; previsione della  possibilita'  di  costituire
          una   societa'   di   progetto   ai   sensi   dell'articolo
          37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche  con
          la partecipazione di istituzioni finanziarie,  assicurative
          e tecnico-operative gia' indicate dallo  stesso  contraente
          generale  nel  corso  della   procedura   di   affidamento;
          previsione   della   possibilita'   di   emettere    titoli
          obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge
          n. 109 del 1994, ovvero di  avvalersi  di  altri  strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti finanziari  per  la  costituzione  delle  riserve
          bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente 
              i) individuazione di adeguate misure atte  a  valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale nei confronti di terzi  ai  quali  abbia  affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni; 
              l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
          unita  a  gestione  della  stessa,  e  tenuto  conto  della
          redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
          corrispondere al concessionario, anche in corso  d'opera  e
          nel rispetto dei limiti determinati in  sede  di  gara,  un
          prezzo in aggiunta al  diritto  di  sfruttamento  economico
          dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva  di
          beni  o  servizi   allo   stesso   soggetto   aggiudicatore
          relativamente   all'opera   realizzata,    nonche'    della
          possibilita' di fissare la durata della  concessione  anche
          oltre  trenta  anni,  in  relazione  alle   caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi i lavori, con  il  solo  vincolo  delle  disposizioni
          della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti  del
          concessionario  e  nel  limite  percentuale   eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della  medesima  direttiva
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
          51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 20; 
              m)  previsione  del  rispetto  dei   piani   finanziari
          allegati alle concessioni in essere per i concessionari  di
          pubblici   servizi   affidatari   di   nuove    concessioni
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
          51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 21 ; 
              n)  previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti   di
          progettazione,  appalto,  concessione   o   affidamento   a
          contraente generale, di forme di  tutela  risarcitoria  per
          equivalente, con esclusione della reintegrazione  in  forma
          specifica;   restrizione,   per   tutti    gli    interessi
          patrimoniali, della tutela cautelare al  pagamento  di  una
          provvisionale; 
              o) previsione di apposite procedure di  collaudo  delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da  specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche   a
          strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni  di
          collaudo. 
              3. I decreti legislativi  previsti  dal  comma  2  sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,   nonche'   quello   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni  dalla
          richiesta. Nei tre anni  successivi  alla  loro  emanazione
          possono   essere   emanate   disposizioni   correttive   ed
          integrative dei decreti  legislativi,  nel  rispetto  della
          medesima procedura e secondo gli stessi principi e  criteri
          direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
          legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2. 
              3-bis. In alternativa alle  procedure  di  approvazione
          dei progetti preliminari e definitivi, di cui al  comma  2,
          l'approvazione dei  progetti  definitivi  degli  interventi
          individuati nel comma 1 puo' essere  disposta  con  decreto
          del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni o delle province autonome interessate,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.  Con   il   predetto
          decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale  e  la
          localizzazione  urbanistica  dell'intervento   nonche'   la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati, e consente la realizzazione di tutte  le  opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato. 
              4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge,  nel  rispetto  dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2,  previo
          parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti  delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno  o  piu'
          decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva,  nei
          limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di  specifici
          progetti di infrastrutture strategiche individuate  secondo
          quanto previsto al comma 1 . 
              5. Ai fini della presente legge, sono  fatte  salve  le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome previste dagli statuti speciali  e  dalle
          relative norme di attuazione. 
              6.  In  alternativa  a  concessioni  e   autorizzazioni
          edilizie,  a  scelta   dell'interessato,   possono   essere
          realizzati,  in  base  a  semplice   denuncia   di   inizio
          attivita', ai sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4   dicembre   1993,   n.   493,   come   sostituito
          dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni: 
              a) gli interventi edilizi minori, di  cui  all'articolo
          4, comma 7, del citato decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.
          398; 
              b)  le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive  della
          demolizione e ricostruzione  con  la  stessa  volumetria  e
          sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non  si  tiene
          conto delle innovazioni necessarie per  l'adeguamento  alla
          normativa antisismica; 
              c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
          specificamente  disciplinati   da   piani   attuativi   che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata esplicitamente dichiarata dal consiglio  comunale  in
          sede di approvazione degli stessi piani o  di  ricognizione
          di quelli vigenti. Relativamente  ai  piani  attuativi  che
          sono stati approvati anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della presente legge, l'atto di ricognizione dei  piani  di
          attuazione  deve  avvenire  entro   trenta   giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
              d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
          edificazioni in  diretta  esecuzione  di  idonei  strumenti
          urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c),  ma
          recanti analoghe previsioni di dettaglio. 
              7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di  versare  il
          contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione  ed  al
          costo di costruzione. 
              8. La realizzazione degli interventi di cui al comma  6
          che    riguardino    immobili    sottoposti    a     tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al preventivo rilascio  del  parere  o  dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  di  beni  culturali  e
          ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre  1999,
          n. 490. 
              9.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento   sia
          sottoposto ad un vincolo la cui tutela  compete,  anche  in
          via di delega, alla  stessa  amministrazione  comunale,  il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma  11,
          del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  decorre  dal
          rilascio del relativo atto di assenso. Ove  tale  atto  non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del
          soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia  allegato   alla
          denuncia,  il  competente  ufficio  comunale  convoca   una
          conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione  della  denuncia  di  inizio   dell'attivita'
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti 11. Il comma  8
          dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,
          e' abrogato. 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  6  si  applicano
          nelle  regioni  a  statuto  ordinario   a   decorrere   dal
          novantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, salvo che le leggi regionali emanate  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge  siano
          gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c)  e
          d)  del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo   eventuali
          categorie aggiuntive e differenti presupposti  urbanistici.
          Le regioni a statuto ordinario possono ampliare  o  ridurre
          l'ambito applicativo delle disposizioni di cui  al  periodo
          precedente . 
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano. 
              14. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  il  30
          giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre  nel
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui all'articolo 7  della  legge  8
          marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
          strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni  di
          cui ai commi da 6 a 13. 
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti la cui classificazione e' stata modificata  con  la
          decisione della  Commissione  europea  2001/118/CE  del  16
          gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,
          presentando   domanda   di    autorizzazione    ai    sensi
          dell'articolo 28 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22, e successive modificazioni, o  iscrizione  ai  sensi
          dell'articolo  30   del   medesimo   decreto   legislativo,
          indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
          proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita'
          puo' essere proseguita fino all'emanazione del  conseguente
          provvedimento da parte  dell'ente  competente  al  rilascio
          delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato  decreto
          legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non  sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere. 
              16. Con riferimento alle competenze delle  regioni,  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge  le  regioni  emanano  norme  affinche'  gli
          uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di  manufatti
          in  plastica  con  una  quota  di  manufatti  in   plastica
          riciclata pari  almeno  al  40  per  cento  del  fabbisogno
          stesso. 
              17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma
          1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del  decreto  legislativo
          n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che  le  terre  e
          rocce  da  scavo,  anche  di  gallerie,  non  costituiscono
          rifiuti   e   sono,   percio',   escluse   dall'ambito   di
          applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso
          in  cui,  anche  quando  contaminate,  durante   il   ciclo
          produttivo,  da   sostanze   inquinanti   derivanti   dalle
          attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano
          utilizzate, senza trasformazioni  preliminari,  secondo  le
          modalita' previste nel progetto sottoposto  a  VIA  ovvero,
          qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste
          nel  progetto   approvato   dall'autorita'   amministrativa
          competente   previo   parere   dell'ARPA   sempreche'    la
          composizione  media  dell'intera  massa  non  presenti  una
          concentrazione di inquinanti superiore  ai  limiti  massimi
          previsti dalle norme vigenti . 
              18. Il rispetto dei limiti di  cui  al  comma  17  puo'
          essere verificato in accordo  alle  previsioni  progettuali
          anche mediante accertamenti sui siti  di  destinazione  dei
          materiali da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili  sono
          individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M.
          25 ottobre  1999,  n.  471  del  Ministro  dell'ambiente  e
          successive  modificazioni,  salvo   che   la   destinazione
          urbanistica del  sito  non  richieda  un  limite  inferiore
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
          51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 44. 
              19. Per i materiali di cui al comma 17 si  intende  per
          effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,  rilevati  e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto l'utilizzo di  tali  materiali,  intendendosi  per
          tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche'  la
          ricollocazione  in   altro   sito,   a   qualsiasi   titolo
          autorizzata   dall'autorita'   amministrativa   competente,
          previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a  VIA,
          parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
          di cui al comma  18  e  la  ricollocazione  sia  effettuata
          secondo  modalita'   di   rimodellazione   ambientale   del
          territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
          17  siano  destinati  a  differenti  cicli  di   produzione
          industriale,  le  autorita'  amministrative  competenti  ad
          esercitare  le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo   sui
          medesimi  cicli,  provvedono  a  verificare,  senza   oneri
          aggiuntivi  per  la  finanza   pubblica,   anche   mediante
          l'effettuazione   di   controlli   periodici,   l'effettiva
          destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal  fine
          l'utilizzatore  e'  tenuto  a   documentarne   provenienza,
          quantita' e specifica destinazione.". 
              Si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto
          legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  "Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria.",  Pubblicato  nella
          Gazz.  Uff.  6  luglio  2011,  n.  155.,  convertito,   con
          modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164: 
              " 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  243-bis,  comma  8,
          lettera g), e comma 9 lettera d),  e  243-ter  del  decreto
          legislativo 8 agosto 2000, n.  267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. : 
              " Art. 243-bis .(Omissis). 
              8. 
              a) - f) (Omissis). 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a) e che provveda  alla  alienazione
          dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per  i
          fini istituzionali dell'ente  alla  rideterminazione  della
          dotazione organica ai sensi  dell'articolo  259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio." 
              "9. 
              a)-c) (Omissis). 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi." 
              "Art. 243-ter Fondo  di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti locali 
              1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
          hanno deliberato la procedura di  riequilibrio  finanziario
          di   cui   all'articolo   243-bis    lo    Stato    prevede
          un'anticipazione  a  valere   sul   Fondo   di   rotazione,
          denominato:  "Fondo  di   rotazione   per   assicurare   la
          stabilita' finanziaria degli enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  100  per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto: 
              a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
          ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano   di
          riequilibrio pluriennale; 
              b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.". 
              Si riporta l'articolo 118 del decreto  legislativo  del
          12 aprile 2006,  n.  163,  recante  "Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE.,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art. 118. Subappalto, attivita' che non  costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro 
              1. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
          o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
          Il contratto non puo' essere ceduto, a  pena  di  nullita',
          salvo quanto previsto nell'articolo 116. (285) 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: (291) 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'articolo 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e  con  proposta  motivata  di  pagamento.
          (286) (292) 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. (287) 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
          dell'appalto  o  del  subappalto,  la  stazione  appaltante
          acquisisce d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
          e a tutti i subappaltatori. (288) 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. (289) 
              7. I piani di sicurezza di cui  all'articolo  131  sono
          messi a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte
          alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
              a) l'affidamento di attivita' specifiche  a  lavoratori
          autonomi; 
              b)   la   subfornitura   a   catalogo    di    prodotti
          informatici.". 
              Si riporta l'articolo 93  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  del  5  ottobre  2010,  n.  207,  recante
          "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»."
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: 
              "Art.  93.   Societa'   tra   concorrenti   riuniti   o
          consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999) 
              1. I concorrenti riuniti  o  consorziati  indicati  dal
          consorzio come esecutori dei lavori, dopo  l'aggiudicazione
          possono costituire tra loro una societa' anche  consortile,
          ai sensi del libro V del titolo V, capi 3  e  seguenti  del
          codice  civile,  per  l'esecuzione   unitaria,   totale   o
          parziale, dei lavori. 
              2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca  ad
          alcun effetto subappalto o cessione di  contratto  e  senza
          necessita'   di   autorizzazione   o    di    approvazione,
          nell'esecuzione totale  o  parziale  del  contratto,  ferme
          restando  le  responsabilita'  dei  concorrenti  riuniti  o
          consorziati ai sensi del codice. 
              3. Il subentro ha effetto dalla data  di  notificazione
          dell'atto   costitutivo   alla   stazione   appaltante,   e
          subordinatamente,  alla  iscrizione  della   societa'   nel
          registro delle imprese. 
              4. Tutti i concorrenti riuniti devono far  parte  della
          societa' nella  medesima  percentuale  di  appartenenza  al
          raggruppamento. 
              5. La societa' costituita  dai  concorrenti  riuniti  o
          consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso
          di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo'  essere
          costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati
          interessati all'esecuzione parziale. 
              6.  Ai  fini  della  qualificazione   dei   concorrenti
          riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti  ai
          singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di
          partecipazione alla societa' stessa. 
              7.  Ai  fini  della  qualificazione   dei   concorrenti
          consorziati,  i  lavori  eseguiti   dalla   societa'   sono
          attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86,  comma
          8.". 
              Si riporta l'articolo 186-bis del regio decreto del  16
          marzo 1942, 267 recante  "Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
          Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81,  S.O.,  tale  articolo  e'
          stato aggiunto dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  Pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              "Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale) 
              Quando il piano di concordato di cui all'articolo  161,
          secondo  comma,  lettera   e)   prevede   la   prosecuzione
          dell'attivita'  di  impresa  da  parte  del  debitore,   la
          cessione dell'azienda in esercizio ovvero  il  conferimento
          dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche  di
          nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente  articolo.  Il  piano  puo'  prevedere  anche   la
          liquidazione   di   beni   non   funzionali   all'esercizio
          dell'impresa. 
              Nei casi previsti dal presente articolo: 
              a) il piano di cui  all'articolo  161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
              b) la relazione del professionista di cui  all'articolo
          161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la  prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano  di  concordato
          e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
              c) il  piano  puo'  prevedere,  fermo  quanto  disposto
          dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino  a  un
          anno  dall'omologazione  per  il  pagamento  dei  creditori
          muniti di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,  salvo  che  sia
          prevista la liquidazione  dei  beni  o  diritti  sui  quali
          sussiste la causa di prelazione. In tal caso,  i  creditori
          muniti di cause di prelazione di cui al periodo  precedente
          non hanno diritto al voto. 
              Fermo  quanto   previsto   nell'articolo   169-bis,   i
          contratti in corso di esecuzione alla data di deposito  del
          ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
          si risolvono per  effetto  dell'apertura  della  procedura.
          Sono inefficaci eventuali patti contrari.  L'ammissione  al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
          al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni. 
              L'ammissione al concordato preventivo non impedisce  la
          partecipazione a procedure  di  assegnazione  di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
              a) una relazione di un professionista in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera  d),
          che attesta  la  conformita'  al  piano  e  la  ragionevole
          capacita' di adempimento del contratto; 
              b) la dichiarazione di altro operatore in possesso  dei
          requisiti di carattere generale, di capacita'  finanziaria,
          tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per
          l'affidamento dell'appalto, il quale si  e'  impegnato  nei
          confronti del concorrente e  della  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione, per la  durata  del  contratto,  le
          risorse  necessarie   all'esecuzione   dell'appalto   e   a
          subentrare all'impresa ausiliata nel  caso  in  cui  questa
          fallisca nel corso della gara ovvero dopo  la  stipulazione
          del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in
          grado di dare regolare esecuzione all'appalto.  Si  applica
          l'articolo 49 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163. 
              Fermo quanto previsto dal comma  precedente,  l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
              Se nel corso di una procedura  iniziata  ai  sensi  del
          presente  articolo  l'esercizio  dell'attivita'   d'impresa
          cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori,  il
          tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta  salva
          la facolta' del  debitore  di  modificare  la  proposta  di
          concordato.". 
              Si riporta il comma 1 dell'articolo 2  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza  e
          la  regolazione   dei   servizi   di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'." pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre
          1995, n. 270, S.O.: 
              "1. Sono  istituite  le  Autorita'  di  regolazione  di
          servizi di pubblica utilita', competenti,  rispettivamente,
          per   l'energia   elettrica   e   il   gas   e    per    le
          telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo  del
          sistema   delle   comunicazioni,   all'Autorita'   per   le
          telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze  su
          altri aspetti di tale sistema.". 
              La legge 21 novembre 2000 , n. 342, recante "Misure  in
          materia  fiscale."  E'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.   25
          novembre 2000, n. 276, S.O. 
              Si riporta il comma 11 dell'articolo 2 della  legge  24
          dicembre  2003,  n.  350,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato-
          legge finanziaria 2004)." pubblicata nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2003, n. 299, S.O. e successive modificazioni: 
              " 11. E' istituita l'addizionale comunale  sui  diritti
          d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
          pari a 1,00 euro per passeggero  imbarcato  ed  e'  versata
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un  apposito
          fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti destinato  a  compensare  ENAV  Spa,  secondo
          modalita'  regolate  dal  contratto  di  servizio  di   cui
          all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per  i
          costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la  sicurezza  ai
          propri impianti e per garantire la sicurezza  operativa  e,
          quanto alla residua quota, in un apposito  fondo  istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo  traffico  aeroportuale   secondo   i   seguenti
          criteri:". 
              Si riporta il comma 14  dell'articolo  14  del  decreto
          legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica." pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010,  n.
          125, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge  del
          30 luglio 2010, n. 122, recante" recante misure urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica."Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio  2010,  n.
          176, S.O.: 
              "14. In  vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 24  della  legge  5  maggio
          2009,  n.  42,   e   in   considerazione   dell'eccezionale
          situazione di squilibrio finanziario del  Comune  di  Roma,
          come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  fino
          all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi  del
          citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato  su  un
          apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
          delle finanze con una dotazione annua  di  300  milioni  di
          euro, a  decorrere  dall'anno  2011,  per  il  concorso  al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
          rientro approvato con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
          occorrenti   a   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione del predetto piano di rientro  e'  reperita
          mediante  l'istituzione,  fino  al  conseguimento  di   200
          milioni di euro annui complessivi: 
              a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
              b)   di   un   incremento   dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%.". 
              Si riporta l'articolo 11-decies del decreto  legge  del
          30 settembre 2005, n. 203,  recante  "Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria." pubblicato nella  Gazz.  Uff.  3
          ottobre 2005, n. 230., convertito, con modificazioni, nella
          legge del 2 dicembre  2005,  n.  248,  recante  "Misure  di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria." pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O. : 
              "Articolo  11-  decies.  Competitivita'   del   sistema
          aeroportuale . 
              1.  Al  fine  di  incrementare  la   competitivita'   e
          razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale,  i
          canoni   di   concessione    demaniale,    istituiti    dal
          decreto-legge 28  giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  1995,  n.  351,  sono
          ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
          sistema di determinazione dei diritti aeroportuali  di  cui
          all'articolo 11-nonies del presente decreto. 
              2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
          cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le  modalita'
          previste nel comma  10  dell'articolo  10  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  come  sostituito   dall'articolo
          11-nonies del  presente  decreto,  la  misura  dei  diritti
          aeroportuali attualmente in vigore  e'  ridotta  in  misura
          pari all'importo della riduzione dei  canoni  demaniali  di
          cui al comma 1  del  presente  articolo.  Detta  misura  e'
          ulteriormente ridotta del 10 per cento per  i  gestori  che
          non  adottano  un  sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
          ricavi e  dei  costi  di  competenza  afferenti  a  ciascun
          singolo servizio. 
              3. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  articolo,  valutate  in  42  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2006,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 12. ". 
              Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012,  n.
          92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in  una  prospettiva  di  crescita."  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O.  ,  modificato
          dal  D.L.  28  giugno  2013,   n.   76,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99: 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e  in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla  predetta  data  e'  istituita,  presso  la  Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo  24  della  legge  9  marzo   1989,   n.   88,
          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la
          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
          involontariamente  la  propria  occupazione   un'indennita'
          mensile di disoccupazione. 
              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI
          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,
          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma
          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo
          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano
          applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni, all'articolo  25  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 247, e successive modificazioni. 
              4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 
              a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possano far valere almeno due anni di  assicurazione
          e almeno un anno di contribuzione  nel  biennio  precedente
          l'inizio del periodo di disoccupazione. 
              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui
          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di
          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del
          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come  modificato  dal
          comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
              6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi
          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non
          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il
          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il
          numero 4,33. 
              7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la
          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013
          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la
          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del
          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso
          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo
          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni. 
              8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il
          prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41. 
              9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una
          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'
          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
          mese di fruizione. 
              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono
          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura
          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili
          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due
          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi
          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei
          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola
          contribuzione effettivamente versata. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla predetta data: 
              a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
          anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  per
          un periodo massimo di dodici mesi, detratti  i  periodi  di
          indennita' eventualmente fruiti negli ultimi  dodici  mesi,
          anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma  20
          (mini-ASpI); (18) 
              b) per  i  lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo (19). 
              12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo
          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
          cui sia stata presentata la domanda. 
              13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi
          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita
          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro
          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del
          trattamento. 
              14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni. 
              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla
          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un
          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di
          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti
          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito
          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 
              17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in
          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al
          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di
          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare
          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale
          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il
          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a
          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari
          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al
          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e
          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati
          dall'attivita' autonoma. 
              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione
          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in
          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma. (28) 
              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane
          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano
          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'
          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito
          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
              21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (20) 
              22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. (21) 
              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle
          comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e
          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si
          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi
          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della
          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione
          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine
          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione
          ordinaria non agricola. (22) 
              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle
          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i
          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,
          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai
          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di
          cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, nonche' le misure compensative di cui  all'articolo
          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. 
              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il
          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui
          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della
          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.
          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo
          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'
          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente
          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo
          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni
          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non
          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla
          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,
          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni
          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per
          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale
          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei
          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno
          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni  di
          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  vengono  annualmente
          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquota  effettiva   di
          contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
          via previsionale, l'andamento  congiunturale  del  relativo
          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai
          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni
          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni
          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla
          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di
          riferimento rispetto al livello a regime. (26) 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
              a) ai lavoratori assunti a termine in  sostituzione  di
          lavoratori assenti; 
              b) ai lavoratori assunti a termine per  lo  svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              c) agli apprendisti; 
              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              30.  Nei  limiti  delle  ultime   sei   mensilita'   il
          contributo addizionale di cui al comma  28  e'  restituito,
          successivamente al decorso del periodo di prova, al  datore
          di lavoro in caso di trasformazione del contratto  a  tempo
          indeterminato. La restituzione  avviene  anche  qualora  il
          datore di lavoro assuma  il  lavoratore  con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato entro il termine di  sei  mesi
          dalla cessazione del precedente  contratto  a  termine.  In
          tale ultimo caso, la restituzione avviene  detraendo  dalle
          mensilita' spettanti un numero di  mensilita'  ragguagliato
          al  periodo  trascorso  dalla  cessazione  del   precedente
          rapporto di lavoro a termine. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 32. Il contributo di cui al comma  31  e'  dovuto
          anche per le interruzioni  dei  rapporti  di  apprendistato
          diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore,  ivi
          incluso  il  recesso  del  datore  di   lavoro   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma  1,  lettera  m),  del  testo  unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167. 
              33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,
          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il
          contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di  cui  al
          comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti
          effettuati in conseguenza di cambi  di  appalto,  ai  quali
          siano succedute assunzioni presso altri datori  di  lavoro,
          in attuazione  di  clausole  sociali  che  garantiscano  la
          continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
          nazionali  di   lavoro   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale;
          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato
          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
          lettera: 
              «e-bis)  assicurazione   sociale   per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183». 
              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di
          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per
          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla
          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 
              38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:
          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per
          l'impiego». 
              39.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2014   l'aliquota
          contributiva di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'  ridotta  al  2,6
          per cento. 
              40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui
          al presente articolo nei seguenti casi: 
              a) perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) inizio di un'attivita' in forma autonoma  senza  che
          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
              c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
          vecchiaia o anticipato; 
              d) acquisizione del diritto  all'assegno  ordinario  di
          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per
          l'indennita' erogata dall'ASpI. 
              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si
          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di
          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
          a percepire. 
              42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego». 
              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera
          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si
          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di
          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo
          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n. 1272, e successive modificazioni. 
              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata
          nei seguenti termini: 
              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni; 
              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi
          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni; 
              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i
          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni. 
              46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto
          della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1  e
          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  ridefinito  nei
          seguenti termini: 
              a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio      2013      al      31      dicembre       2014:
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN002LX0
          000771180ART121 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=934 &
          NAVIPOS=4 & DS_POS=1 & OPERA=01 & - 12 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2)  lavoratori  di  cui  all'articolo   7,   comma   2:
          ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  quarantotto  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              b) 
              1) 
              2) 
              c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni; 
              d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 
              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici
          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni. 
              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle
          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione
          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza
          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali
          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. (14) 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le  maggiori  somme
          derivanti   dall'incremento   dell'addizionale    di    cui
          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal  comma  48
          del presente articolo, sono riversate alla  gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
          9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. 
              48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «e'  destinato»  sono
          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni». 
              49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cui
          all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7  del
          2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43  del
          2005, come modificato dal comma 48 del  presente  articolo,
          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di
          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per
          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto
          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS
          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e
          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689. 
              50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
              «h-quinquies) alle somme che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni». 
              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  delle
          risorse  di  cui  al   comma   1   dell'articolo   19   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita'  ai
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276, iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata
          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei   soggetti
          individuati dall'articolo 1,  comma  212,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via  congiunta
          le seguenti condizioni: 
              a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente,  in
          regime di monocommittenza; 
              b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un  reddito
          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizione  fiscale   non
          superiore al limite di 20.000 euro, annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e  impiegati  intervenuta
          nell'anno precedente; 
              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
              d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni, ininterrotto di almeno  due  mesi  nell'anno
          precedente; 
              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno
          quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              52. L'indennita' e' pari a un importo del 5  per  cento
          del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1,  comma
          3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato  per  il
          minor  numero  tra   le   mensilita'   accreditate   l'anno
          precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
              53. L'importo di  cui  al  comma  52  e'  liquidato  in
          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se
          superiore. 
              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura
          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per
          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai
          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 
              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: 
              a) il requisito di cui alla lettera e)  del  comma  51,
          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
          a tre mesi; 
              b) l'importo dell'indennita' di  cui  al  comma  52  e'
          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; 
              c) le risorse di cui al comma 51 sono  integrate  nella
          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
          monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
          1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita'
          di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde
          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni  della
          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di
          intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 
              57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembre
          2007, n. 247, al primo periodo, le  parole:  «e  in  misura
          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2010»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018»  e,  al  secondo
          periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per
          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al  20
          per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2016». (15) 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo. 
              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la
          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,
          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata
          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita
          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione
          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali
          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai
          fini della loro immediata esecuzione. 
              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in
          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della
          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di
          cui al medesimo comma 58, primo periodo. 
              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico
          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una
          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,
          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti
          accertamenti e provvedimenti. 
              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di
          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
          (27) 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. (27) 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (27) 
              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai
          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'
          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le
          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo
          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) articolo 19, commi 1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              b) articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo
          1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 1988, n. 160; 
              c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n. 1827,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          aprile 1936, n. 1155. 
              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «qualora la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta o sia cessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «quando  sussistano  prospettive  di  continuazione  o   di
          ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,
          dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
          oggettivi definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali». 
              L'articolo 3 della citata legge n. 223 del  1991,  come
          da ultimo modificato dal  presente  comma,  e'  abrogato  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016. 
              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di
          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli
          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo
          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza  pubblica.  71.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della  legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; (25) 
              d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge  23  luglio
          1991, n. 223; 
              e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
          223; 
              f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451; 
              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n.
          427. 
              72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: «le procedure  di  mobilita'»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di
          licenziamento collettivo»; 
              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di
          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il
          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di
          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di
          riduzione del personale»; 
              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla   procedura   di
          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
          di licenziamento collettivo»; 
              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare»  e  le   parole:
          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:
          «licenziati»; 
              e) al comma 10, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:
          «licenziati». 
              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  luglio
          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
          sostituite dalla seguente: «licenziare».". 
              La lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della citata
          legge 28 giugno 2012, n. 92, abrogata dalla presente legge,
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O. 
              Si riporta il  comma  20  e  21  dell'articolo  34  del
          decreto legge 18  ottobre  2012,  179,  recante  "Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese."pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.,  convertito,  con
          modificazioni nella legge del 17  dicembre  2012,  n.  221,
          recante "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre  2012,  n.
          294, S.O. e modificato dalla legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              "20.  Per  i  servizi  pubblici  locali  di   rilevanza
          economica,  al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina  europea,  la   parita'   tra   gli   operatori,
          l'economicita'  della  gestione  e  di  garantire  adeguata
          informazione    alla    collettivita'    di    riferimento,
          l'affidamento del servizio  e'  effettuato  sulla  base  di
          apposita relazione, pubblicata sul sito internet  dell'ente
          affidante, che da' conto delle ragioni e della  sussistenza
          dei requisiti  previsti  dall'ordinamento  europeo  per  la
          forma di affidamento prescelta e che definisce i  contenuti
          specifici degli obblighi di servizio  pubblico  e  servizio
          universale,  indicando  le  compensazioni   economiche   se
          previste. 
              21. Gli affidamenti in essere alla data di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto  non  conformi  ai  requisiti
          previsti dalla normativa  europea  devono  essere  adeguati
          entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la
          stessa data, la relazione prevista al  comma  20.  Per  gli
          affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
          enti competenti provvedono contestualmente ad inserire  nel
          contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano  il
          rapporto  un  termine  di  scadenza  dell'affidamento.   Il
          mancato adempimento degli obblighi  previsti  nel  presente
          comma determina la cessazione  dell'affidamento  alla  data
          del 31 dicembre 2013.". 
              Si riporta il  comma  3,  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legge 28 giugno 2013, n. 78: 
              "3.  Al  fine  di  assicurare  il  pieno  e  tempestivo
          utilizzo delle risorse  allocate  sul  Piano  di  Azione  e
          Coesione secondo i cronoprogrammi  approvati,  il  predetto
          Gruppo di Azione procede  periodicamente,  in  partenariato
          con le amministrazioni  interessate,  alla  verifica  dello
          stato  di  avanzamento  dei  singoli  interventi   e   alle
          conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione  che
          si rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita'  di
          monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.".