Art. 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro  del  27  dicembre
2012,  il  premio,  arrotondato  alle  dieci  unita'  inferiori,   e'
determinato  e'  determinato  con  il   supporto   delle   componenti
applicative del sistema informativo SIPA  -  Sistema  italiano  della
pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella  tabella
di cui all'allegato E del citato decreto ministeriale  diminuito,  in
conformita' a quanto previsto dal programma operativo dell'1,5%,  per
ogni anno in piu' rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per i  natanti
di eta' pari o superiore a 30 anni. 
  2. La regione Emilia-Romagna predispone i  decreti  di  concessione
seguendo  l'ordine  della  graduatoria  fino  ad  esaurimento   delle
risorse. In caso di eventuali  avanzi  di  gestione  o  di  ulteriori
finanziamenti, la Regione puo'  proseguire  nello  scorrimento  della
graduatoria attribuendo il premio di cui  al  presente  decreto  agli
idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.