Art. 2 
 
  I dati  finanziari  ed  economici  richiesti  dall'Osservatorio  ai
soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  prodotti  con  le  medesime
modalita' di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche  dal
collegio sindacale ove esistente  o  da  societa'  di  certificazione
all'uopo dedicate.