Art. 3 
 
  I   dati   finanziari,   economici   e   trasportistici   richiesti
dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e  province  autonome
sono  certificati  dai  responsabili  degli   uffici   delle   stesse
competenti    per    settore    e    dall'organo     di     revisione
economico-finanziario ove esistente.