Art. 4 
 
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di  confermare  l'indicazione  dell'organismo  «Istituto
Nord Est Qualita- INEQ» o proporre un nuovo  soggetto  da  scegliersi
tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di  rinunciare  esplicitamente
al tale facol ta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ»  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi
privati di controllo di cui all'art.  14,  comma  7  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526, a meno che non  intervengano  motivi  ostativi
alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  dell'  autorizzazione
«Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.