Art. 3 
 
  1. L'organismo  autorizzato  "CSQA  Certificazioni  Srl"  non  puo'
modificare la  denominazione  e  la  compagine  sociale,  il  proprio
statuto, i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio  sistema
qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati
nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione  "Brovada",
cosi' come depositati presso il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  2. L'organismo autorizzato "CSQA  Certificazioni  Srl"  comunica  e
sottopone all'approvazione ministeriale ogni  variazione  concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il  mantenimento
del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.