Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA  Certificazioni
Srl" e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo  di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare "CSQA Certificazioni Srl"  o  proporre  un
nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,  "CSQA
Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.