Art. 8 Definizione del sostegno 1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) del comma 1) puo' ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme: - l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui e' stato fatto l'impianto; - una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010. La compensazione delle perdite di reddito non puo' comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) del comma 1 e' erogato in una delle seguenti forme: b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha; b2) in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, tenendo presente quanto disposto dell'art. 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008. 4. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se l'aiuto e' erogato con la modalita' indicata al punto b1) o con quella indicata al punto b2) e lo comunicano al Ministero. 5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, sia che il pagamento avvenga in modo forfettario che sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri: - pendenza del terreno superiore a 30%; - altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; - viticoltura delle piccole isole. 6. I soggetti che beneficeranno dell'aiuto di cui al comma precedente, dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. 7. In tutti i casi previsti l'aiuto per le spese di ristrutturazione e riconversione non puo' superare il 50% dei costi effettivi, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. 8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda. 9. Le operazioni ammesse sono riportate all'allegato II parte integrante del presente decreto e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale. 10. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.