Art. 4 
 
  1. La  designazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n.  526,  dovra'
comunicare  all'Autorita'  nazionale  competente,   l'intenzione   di
confermare  la  «Camera  di  commercio   industria   artigianato   ed
agricoltura di Bari» o proporre un nuovo soggetto da  scegliersi  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a  tale
facolta' di scelta. 
  3. Nell'ambito del  periodo  di  validita'  della  designazione  la
«Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» e'
tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.