Art. 5 
 
  1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Bari» comunica le  attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione «Uva di Puglia» delle  quantita'  certificate  e  degli
aventi diritto entro trenta  giorni  lavorativi  dal  rilascio  delle
stesse. 
  2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Bari» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni  di
conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  «Uva  di  Puglia»  a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14
della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza  di  tale  richiesta,
con cadenza annuale.