Art. 8 Deposito e scambio di memorie 1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento le parti hanno facolta' di depositare memorie e documenti, secondo le modalita' indicate nella lettera di avvio del procedimento. 2. E' ammessa la presentazione di memorie di replica entro i successivi dieci giorni dal deposito delle memorie di cui al comma 1.