Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo  «I.N.O.Q.  -
Istituto nord ovest qualita' - Soc.coop. a r.l.» o proporre un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «I.N.O.Q. -  Istituto
nord ovest qualita' - Soc.coop. a r.l.» restera' iscritto nell'elenco
degli organismi privati di controllo di  cui  all'art.  14,  comma  7
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a  meno  che  non  intervengano
motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di   validita'   dell'autorizzazione
«I.N.O.Q. - Istituto nord ovest  qualita'  -  Soc.coop.  a  r.l.»  e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.