Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma d'investimento per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. 2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015. 3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. 4. La prima quota di agevolazioni, per un ammontare pari al 20 per cento del finanziamento complessivo, puo' essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore. 5. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate nei commi 3 e 4, le singole quote delle agevolazioni concesse possono essere erogate in anticipazione, secondo modalita' stabile con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula da parte del Ministero di una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Ministero e della quota a carico della stessa impresa beneficiaria. 6. I beni relativi alla richiesta di agevolazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma d'investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori adempimenti in merito alle modalita' di informazione e pubblicita' dell'intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 11. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene. 7. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ...... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, etc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi - Efficienza energetica ex DM 23 luglio 2009". 8. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) verificare la vigenza e la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria; c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e i beni previsti dal programma d'investimento; d) determinare l'importo della quota di contributo finanziario da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati; e) erogare, per le richieste di erogazione per le quali l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo, la quota di contributo finanziario sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 3, lettera b). Per le richieste di erogazione per le quali le attivita' di verifica si sono concluse con esito negativo, il Soggetto gestore comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.