Art. 8 
 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a  firma
del  Direttore  generale   per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. Con  il  medesimo  provvedimento  sono  definiti  le
condizioni, i punteggi e le soglie minime per  la  valutazione  delle
domande, nonche' le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre  2011,
n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il
predetto provvedimento reca, altresi',  in  allegato  l'elenco  degli
oneri  informativi  introdotti  ai   fini   della   fruizione   delle
agevolazioni previste dal presente decreto. 
  3. Alla domanda di agevolazioni deve essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) relazione tecnica del programma d'investimento; 
    b) piano d'investimento; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  relativa  ai  dati
degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data  di  presentazione
della domanda di agevolazione, utili per il calcolo  della  capacita'
di rimborso di cui all'art. 9 e degli indicatori relativi ai  criteri
di cui al comma  9  del  presente  articolo.  Tale  dichiarazione  e'
rilasciata,  ai  sensi  degli  articoli  47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  dal  legale
rappresentante dell'impresa  richiedente  o  da  un  suo  procuratore
speciale ed e' controfirmata dal presidente del Collegio sindacale  o
in mancanza da un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  revisori
legali,  dei  dottori  commercialisti,  dei   ragionieri   e   periti
commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale; 
    d) dichiarazione del legale rappresentante o  di  un  procuratore
speciale,  resa  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la  richiesta,  da  parte
del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti
alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo  15
novembre 2012, n. 218; 
    e) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  rilasciata  dal
legale  rappresentante  dell'impresa  richiedente   o   da   un   suo
procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  relativa  alle
dimensioni di impresa. 
  4. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  rende
disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la
domanda e la documentazione da  allegare  alla  stessa,  individuando
eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui
al comma 3. 
  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123
del 1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica
tempestivamente, con  avviso  a  firma  del  Direttore  generale  per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto  esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili,  anche  con  riferimento  alle
sole risorse finanziarie non  riservate  a  specifiche  categorie  di
imprese, e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta,  e  le
cui domande non siano state soddisfatte,  l'eventuale  documentazione
da esse  inviata  a  loro  spese.  Qualora  le  risorse  residue  non
consentano l'accoglimento integrale delle  domande  presentate  nello
stesso giorno, le predette domande sono  ammesse  all'istruttoria  in
base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria
di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle  riserve
di cui all'art. 3, commi 3 e 4, delle stesse risorse finanziarie.  La
graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
attribuito a ciascun programma in relazione al  criterio  di  cui  al
comma 9, lettera a).  In  caso  di  parita'  di  punteggio  tra  piu'
programmi, prevale il programma con il minor costo presentato. 
  6. Nel caso in cui siano destinate  ulteriori  risorse  finanziarie
per la concessione degli aiuti di  cui  al  presente  decreto  ovvero
siano rese disponibili le risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3,
comma 5, il Ministero con decreto a firma del Direttore generale  per
l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali   provvede   alla
riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande   di
agevolazioni. 
  7. Al fine di garantire che le risorse di cui all'art. 3, comma  1,
siano   utilizzate   secondo   una   tempistica   coerente   con   la
programmazione del POI Energie, il Ministero  successivamente  al  30
giugno 2014 potra' procedere, fermo restando quanto previsto al comma
5 del presente articolo e sulla base dei fabbisogni finanziari per la
concessione delle agevolazioni, ad una riprogrammazione delle risorse
stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle
domande che sara' comunicata con un  avviso  a  firma  del  Direttore
generale per  l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Il Ministero procede, nel rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione, all'istruttoria delle domande  di  agevolazioni  sulla
base della documentazione  presentata  dall'impresa  richiedente.  Il
Ministero procede, in primo luogo,  alla  verifica  dei  requisiti  e
delle condizioni di ammissibilita' previste dal  presente  decreto  e
alla valutazione, secondo le modalita'  indicate  all'art.  9,  della
solidita'   economico-patrimoniale   dell'impresa   proponente,   con
particolare riferimento alla capacita' dell'impresa di rimborsare  il
finanziamento agevolato. Nel caso  di  insussistenza  delle  predette
condizioni il Ministero  provvede  a  comunicare  i  motivi  ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  9.  Le  domande  di  agevolazioni   che   superano   la   fase   di
ammissibilita' sono valutate,  tramite  l'attribuzione  di  punteggi,
sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente: 
    a) caratteristiche  dell'impresa  proponente.  Tale  criterio  e'
valutato sulla base dei seguenti indicatori: 
      1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare
sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i  debiti
a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 
      2) indipendenza finanziaria,  da  determinare  sulla  base  del
rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo; 
    b) fattibilita' tecnica  e  sostenibilita'  economico-finanziaria
del programma. Tale criterio e'  valutato  sulla  base  dei  seguenti
indicatori: 
      1) fattibilita' tecnica del programma, da valutare  sulla  base
della puntuale definizione dei beni di investimento proposti.  A  tal
fine, per "puntuale definizione" degli investimenti  si  intendono  i
beni, gli impianti e/o i lavori  per  i  quali  siano  stati  forniti
unitamente alla domanda di agevolazione idonei preventivi di spesa; 
      2) sostenibilita' del  programma,  da  determinare  sulla  base
della: 
        - incidenza della gestione  caratteristica  sull'investimento
da realizzare, determinata sulla base del  rapporto  tra  il  margine
operativo lordo e gli investimenti ammessi; 
        - incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, determinata
sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; 
    c) qualita' della proposta. Tale criterio e' valutato sulla  base
del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli  investimenti
proposti. 
  10. I punteggi massimi e le soglie minime relative  ai  criteri  di
cui al comma 9 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2. 
  11. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a  una
o piu' delle soglie previste o, comunque, non  ritenute  ammissibili,
il  Ministero  comunica  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni. Per  le  domande  per  le  quali
l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito  positivo,  il
Ministero procede all'adozione del provvedimento  di  concessione  la
cui  validita'  rimane  subordinata  alla  presentazione   da   parte
dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 12. Il
provvedimento  di  concessione  delle   agevolazioni   contiene,   in
particolare, l'indicazione delle spese  ritenute  ammissibili,  delle
agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di ammortamento  e
delle ulteriori condizioni previste per il rimborso dell'agevolazione
concessa, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria  anche  in
ordine  agli  obiettivi,  tempi  e  modalita'  di  realizzazione  del
programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo
delle risorse cofinanziate dai  fondi  strutturali,  compresi  quelli
relativi   alle   modalita'    di    informazione    e    pubblicita'
dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca. 
  12.  L'impresa  beneficiaria  provvede  alla   sottoscrizione   del
provvedimento  di  concessione   entro   i   termini   indicati   nel
provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni  concesse.
L'impresa beneficiaria e', inoltre, tenuta,  entro  90  giorni  dalla
data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza
dalle agevolazioni, a inserire, sulla piattaforma informatica messa a
disposizione  sul  sito  www.mise.gov.it,  gli  ordini  di   acquisto
relativi  ai  beni,  lavori  e   servizi   previsti   dal   programma
d'investimento, corredati  della  relativa  conferma  d'ordine,  e  a
comunicare le coordinate bancarie del conto  corrente  dedicato  alla
realizzazione del programma d'investimento di cui all'art.  6,  comma
3, lettera b). La conferma d'ordine sottoscritta dal  fornitore  deve
contenere  l'indicazione  dell'importo   del   costo   del   bene   e
l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini previsti per  la
realizzazione   del   programma   indicati   nel   provvedimento   di
concessione.