Art. 2 
 
  1. L'equipaggiamento indicato come «nuova  voce»  nella  colonna  1
dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato  A.2
all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del
30 novembre 2013, in conformita' alle procedure di omologazione  gia'
vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato  membro,  puo'
continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a  bordo  di  una
nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di
cui sopra. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 17 gennaio 2014 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                               Orlando 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare, registro n. 1, foglio n. 994