Art. 2 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del 30 novembre 2013, in conformita' alle procedure di omologazione gia' vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, puo' continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 17 gennaio 2014 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 994