Art. 7 Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti 1. Possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. 2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo «G» dell'allegato al presente decreto. 3. Le operazioni finanziarie riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5 percento.