Art. 2 
 
 
               Assistenza per le richieste di recupero 
                      degli altri Stati membri 
 
  1. Gli uffici di collegamento, ai quali sia pervenuta una richiesta
di recupero avanzata dagli altri Stati membri, ne  accusano  ricevuta
all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di  ricezione
della richiesta e controllano la regolarita' e la  correttezza  della
richiesta. Gli stessi uffici verificano,  mediante  la  consultazione
dell'elenco  delle  procedure  amichevoli  in  trattazione  istituito
presso l'Ufficio centrale di collegamento, se  per  la  richiesta  di
recupero pervenuta sia in  corso  una  procedura  amichevole  con  le
autorita' competenti dello  Stato  membro  richiedente.  Qualora  sia
riscontrata la sussistenza di una procedura  amichevole,  i  suddetti
uffici sottopongono il caso all'Ufficio centrale di collegamento  che
procede al coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle
entrate e del Dipartimento delle finanze  ai  fini,  ove  necessario,
dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art.  9,
comma 7, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149. 
  2.  Gli  uffici  di  collegamento  possono  chiedere  all'Autorita'
richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare  il
titolo uniforme che consente l'esecuzione nel  territorio  nazionale.
Entro sei mesi dalla data in cui e' stata  accusata  ricezione  della
richiesta, i suddetti uffici informano l'Autorita' richiedente  dello
stato del procedimento da essi avviato per il recupero  o  dell'esito
del medesimo. 
  3. L'Ufficio di collegamento che riceve una richiesta  di  recupero
ed un titolo uniforme che riguardano crediti diversi rientranti nella
competenza di  piu'  uffici  di  collegamento,  chiede  all'Autorita'
richiedente di riformulare  la  suddetta  richiesta  trasmettendo  le
richieste e i relativi titoli uniformi distinti in base ai tributi di
competenza dei singoli uffici di collegamento. 
  4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto  1),  del
decreto legislativo n. 149  del  2012,  gli  uffici  di  collegamento
possono non dare corso alla richiesta di  recupero  se  l'interessato
non dispone di beni aggredibili nel territorio nazionale.