Art. 2 Assistenza per le richieste di recupero degli altri Stati membri 1. Gli uffici di collegamento, ai quali sia pervenuta una richiesta di recupero avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controllano la regolarita' e la correttezza della richiesta. Gli stessi uffici verificano, mediante la consultazione dell'elenco delle procedure amichevoli in trattazione istituito presso l'Ufficio centrale di collegamento, se per la richiesta di recupero pervenuta sia in corso una procedura amichevole con le autorita' competenti dello Stato membro richiedente. Qualora sia riscontrata la sussistenza di una procedura amichevole, i suddetti uffici sottopongono il caso all'Ufficio centrale di collegamento che procede al coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze ai fini, ove necessario, dell'adozione del provvedimento di sospensione previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149. 2. Gli uffici di collegamento possono chiedere all'Autorita' richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l'esecuzione nel territorio nazionale. Entro sei mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della richiesta, i suddetti uffici informano l'Autorita' richiedente dello stato del procedimento da essi avviato per il recupero o dell'esito del medesimo. 3. L'Ufficio di collegamento che riceve una richiesta di recupero ed un titolo uniforme che riguardano crediti diversi rientranti nella competenza di piu' uffici di collegamento, chiede all'Autorita' richiedente di riformulare la suddetta richiesta trasmettendo le richieste e i relativi titoli uniformi distinti in base ai tributi di competenza dei singoli uffici di collegamento. 4. Nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento possono non dare corso alla richiesta di recupero se l'interessato non dispone di beni aggredibili nel territorio nazionale.