Art. 3 
 
 
            Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  contenute  negli
accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi
nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza  reciproca  piu'
ampia, qualora non sia possibile utilizzare  le  procedure  stabilite
dal decreto legislativo n. 149 del 2012, potranno essere applicate le
altre procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. In tal  caso,  si
procede ai sensi del decreto del Ministro delle finanze  di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica del 3 settembre 1999, n.  321.  Per  i  tributi  rientranti
nella competenza del Dipartimento delle finanze puo' essere prevista,
in sede  di  convenzione,  la  possibilita'  da  parte  dello  stesso
Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.