Art. 3 Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, potranno essere applicate le altre procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. In tal caso, si procede ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 settembre 1999, n. 321. Per i tributi rientranti nella competenza del Dipartimento delle finanze puo' essere prevista, in sede di convenzione, la possibilita' da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.