Art. 4 Modalita' procedurali 1. Gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono alle rispettive strutture interne la richiesta di recupero unitamente al titolo uniforme trasmessi dallo Stato membro richiedente. I suddetti uffici nonche' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze procedono alla verifica della correttezza dei dati relativi al soggetto di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 e all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all'agente della riscossione. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze effettua tali adempimenti mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione del titolo uniforme e dei flussi informativi all'agente della riscossione avviene in via telematica. 2. Ai fini della riscossione delle somme richieste, i suddetti uffici affidano, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico, i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia S.p.A. 3. I flussi di carico, di seguito denominati «flussi», recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono contenere le indicazioni dei seguenti dati: a) l'ufficio che ha affidato il carico; b) la data di ricevimento della domanda di recupero; c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori, degli eventuali coobbligati o del soggetto terzo che detenga beni appartenenti al debitore principale, al codebitore o ad altra persona tenuta al pagamento o che abbia debiti nei confronti di queste persone; d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di carico; e) il codice dell'ambito; f) l'anno di riferimento del credito; g) l'importo di ogni articolo di carico; h) il codice univoco del titolo uniforme; i) gli estremi identificativi del titolo uniforme j) la data di notifica del titolo iniziale se fornita dallo Stato richiedente; k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico; l) la data di prescrizione se fornita dallo Stato richiedente; m) la data di trasmissione del flusso di carico; n) il codice identificativo per il collegamento dell'affidamento del carico con il titolo uniforme. 4. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.