Art. 4 
 
 
                        Modalita' procedurali 
 
  1.  Gli  uffici  di  collegamento  dell'Agenzia  delle  entrate   e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono alle  rispettive
strutture interne la  richiesta  di  recupero  unitamente  al  titolo
uniforme trasmessi dallo Stato membro richiedente. I suddetti  uffici
nonche' l'Ufficio di  collegamento  del  Dipartimento  delle  finanze
procedono alla  verifica  della  correttezza  dei  dati  relativi  al
soggetto di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione n.
1189/2011 della Commissione del  18  novembre  2011  e  all'eventuale
rilevazione in via elettronica  del  codice  fiscale  ai  fini  della
costituzione del flusso informativo da trasmettere  all'agente  della
riscossione. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze
effettua tali adempimenti mediante l'utilizzo del sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione del titolo uniforme e dei
flussi  informativi  all'agente  della  riscossione  avviene  in  via
telematica. 
  2. Ai fini della riscossione  delle  somme  richieste,  i  suddetti
uffici affidano, almeno sei mesi prima della scadenza del termine  di
prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico, i relativi carichi
agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia S.p.A. 
  3. I flussi di carico, di seguito denominati  «flussi»,  recano  un
numero identificativo univoco a livello nazionale e devono  contenere
le indicazioni dei seguenti dati: 
  a) l'ufficio che ha affidato il carico; 
  b) la data di ricevimento della domanda di recupero; 
  c) il codice fiscale ed  i  dati  anagrafici  dei  debitori,  degli
eventuali  coobbligati  o  del  soggetto  terzo  che   detenga   beni
appartenenti al debitore principale, al codebitore o ad altra persona
tenuta al pagamento o  che  abbia  debiti  nei  confronti  di  queste
persone; 
  d) il codice di ogni componente del credito, denominato articolo di
carico; 
  e) il codice dell'ambito; 
  f) l'anno di riferimento del credito; 
  g) l'importo di ogni articolo di carico; 
  h) il codice univoco del titolo uniforme; 
  i) gli estremi identificativi del titolo uniforme 
  j) la data di notifica del titolo iniziale se fornita  dallo  Stato
richiedente; 
  k) il totale degli importi contenuti nel flusso di carico; 
  l) la data di prescrizione se fornita dallo Stato richiedente; 
  m) la data di trasmissione del flusso di carico; 
  n) il codice identificativo per  il  collegamento  dell'affidamento
del carico con il titolo uniforme. 
  4. L'affidamento formale della riscossione in carico all'agente  si
intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.