Art. 5 
 
 
            Modalita' di comunicazione dei provvedimenti 
                           di sospensione 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ricevono
notizia,  da  parte  dell'autorita'  richiedente   o   del   soggetto
interessato, dell'avvenuta contestazione del credito o  del  relativo
titolo uniforme, provvedono, salva istanza contraria formulata  dalla
stessa autorita' richiedente, a darne comunicazione  alle  rispettive
strutture interne, le quali adottano il provvedimento di  sospensione
della  procedura  di  recupero  fino   alla   decisione   dell'organo
competente nello Stato membro richiedente. L'Ufficio di  collegamento
del Dipartimento delle finanze adotta direttamente  il  provvedimento
di sospensione. 
  2. Qualora, nei casi di procedure amichevoli  in  corso,  emerga  a
seguito  dell'istruttoria   effettuata   dall'ufficio   centrale   di
collegamento  insieme  agli  uffici  competenti  dell'Agenzia   delle
entrate e del Dipartimento delle finanze che l'esito della  procedura
amichevole influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito  per
il quale e' stata richiesta l'assistenza e che non si  tratta  di  un
caso  di  estrema  urgenza  di  frode  o  insolvenza,  l'Ufficio   di
collegamento dell'Agenzia delle entrate  ne  da'  comunicazione  alle
proprie  strutture  interne  che   adottano   il   provvedimento   di
sospensione delle misure di  recupero  fino  alla  conclusione  della
procedura. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento  delle  finanze
adotta direttamente il provvedimento di sospensione. 
  3. I provvedimenti di sospensione adottati nei casi di cui ai commi
1 e 2 sono trasmessi al competente agente della  riscossione  in  via
telematica, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla
normativa vigente. 
  4. Sulle somme oggetto  del  provvedimento  di  sospensione  e  che
risultano dovute dal debitore a seguito della  decisione  dell'organo
competente nello Stato  membro  richiedente  restano  dovuti  per  il
periodo di sospensione gli interessi di mora di cui all'art. 8, comma
11, del decreto legislativo n. 149 del 2012.