Art. 5 Modalita' di comunicazione dei provvedimenti di sospensione 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2012, gli uffici di collegamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ricevono notizia, da parte dell'autorita' richiedente o del soggetto interessato, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo uniforme, provvedono, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, a darne comunicazione alle rispettive strutture interne, le quali adottano il provvedimento di sospensione della procedura di recupero fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione. 2. Qualora, nei casi di procedure amichevoli in corso, emerga a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio centrale di collegamento insieme agli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze che l'esito della procedura amichevole influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale e' stata richiesta l'assistenza e che non si tratta di un caso di estrema urgenza di frode o insolvenza, l'Ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione alle proprie strutture interne che adottano il provvedimento di sospensione delle misure di recupero fino alla conclusione della procedura. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze adotta direttamente il provvedimento di sospensione. 3. I provvedimenti di sospensione adottati nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al competente agente della riscossione in via telematica, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 4. Sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione e che risultano dovute dal debitore a seguito della decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente restano dovuti per il periodo di sospensione gli interessi di mora di cui all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 149 del 2012.