Art. 6 Richieste di recupero rivolte agli altri Stati membri 1. Le strutture interne cui e' demandata la gestione dei tributi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato III alla Decisione) e il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II al Regolamento), inviano in via telematica ai rispettivi uffici di collegamento la richiesta di recupero corredata del titolo uniforme. Gli uffici di collegamento esaminano la correttezza della richiesta formulata e la inoltrano unitamente al titolo uniforme all'autorita' adita dell'altro Stato membro. 2. I comuni, le province e le regioni, utilizzando i modelli di cui al comma 1, inviano in via telematica alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze - che e' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento medesimo responsabile delle richieste agli altri Stati membri - la richiesta di recupero, corredata del titolo uniforme. L'Ufficio di collegamento esamina la correttezza della richiesta formulata e la inoltra, unitamente al titolo uniforme, all'autorita' adita dell'altro Stato membro.