Art. 6 
 
 
        Richieste di recupero rivolte agli altri Stati membri 
 
  1. Le strutture interne cui e' demandata la  gestione  dei  tributi
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli, utilizzando l'apposito modello previsto dalla  Decisione  C
(2011) 8193 di esecuzione della  Commissione  del  18  novembre  2011
(Allegato III alla Decisione) e  il  modulo  standard  approvato  dal
regolamento di esecuzione  n.  1189/2011  della  Commissione  del  18
novembre 2011 (Allegato II al Regolamento), inviano in via telematica
ai  rispettivi  uffici  di  collegamento  la  richiesta  di  recupero
corredata del titolo uniforme. Gli uffici di  collegamento  esaminano
la correttezza della richiesta formulata e la inoltrano unitamente al
titolo uniforme all'autorita' adita dell'altro Stato membro. 
  2. I comuni, le province e le regioni, utilizzando i modelli di cui
al comma 1, inviano in via  telematica  alla  Direzione  legislazione
tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze - che
e' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento  medesimo  responsabile
delle richieste agli altri Stati membri - la richiesta  di  recupero,
corredata del titolo uniforme. L'Ufficio di collegamento  esamina  la
correttezza della richiesta formulata e  la  inoltra,  unitamente  al
titolo uniforme, all'autorita' adita dell'altro Stato membro.