Art. 7 
 
 
             Adempimenti degli agenti della riscossione 
 
  1. A seguito delle richieste di  recupero  formulate  da  un  altro
Stato membro,  gli  agenti  della  riscossione  trasmettono,  in  via
telematica,  alle  strutture  che  hanno  affidato   il   carico   le
informazioni   relative   allo   svolgimento   delle   attivita'    e
all'andamento delle riscossioni, secondo quanto  stabilito  dall'art.
36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2014 
 
                 Il direttore generale delle Finanze 
                             Lapecorella 
 
 
               Il direttore dell'Agenzia delle entrate 
                               Befera 
 
 
        Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
                               Peleggi 
 
 
                 Il ragioniere generale dello Stato 
                               Franco