Art. 7 Adempimenti degli agenti della riscossione 1. A seguito delle richieste di recupero formulate da un altro Stato membro, gli agenti della riscossione trasmettono, in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico le informazioni relative allo svolgimento delle attivita' e all'andamento delle riscossioni, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2014 Il direttore generale delle Finanze Lapecorella Il direttore dell'Agenzia delle entrate Befera Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Peleggi Il ragioniere generale dello Stato Franco