(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 
    Gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183  (legge
di stabilita' 2012), come  modificati  e  integrati  dalla  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' dalla legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), disciplinano  il
patto  di  stabilita'  interno  per   il   triennio   2014-2016.   In
particolare, i commi da 2 a 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011 definiscono le modalita' di determinazione del  saldo  obiettivo
degli enti locali per i predetti anni. 
    Le novita' piu' significative rispetto alla disciplina previgente
riguardano, in particolare: 
      1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009
al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei  coefficienti  da
applicare alla spesa media  registrata  nel  periodo  di  riferimento
(art. 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014); 
      2.  la  sospensione,  per  l'anno  2014,  del   meccanismo   di
ripartizione degli  obiettivi  finanziari  del  patto  di  stabilita'
interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri
di virtuosita', definito dall'art.  20,  commi  2,  2-bis  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con  conseguente  aggravio  della
manovra complessiva dovuto all'aumento  dell'aliquota  di  correzione
rispetto a quella ordinaria (art. 31, comma 4-bis, della legge n. 183
del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto  legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e,  successivamente,  modificato  dall'art.  2,
comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120); 
      3. l'introduzione di un  incentivo  per  gli  enti  locali  che
adottano la sperimentazione in tema di  armonizzazione  dei  bilanci,
prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo  obiettivo
pari a zero,  la  cui  distribuzione  dovra'  avvenire  con  apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione  e'
operata proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di  euro.
Tale ammontare e' ulteriormente aumentato di  un  valore  compatibile
con gli  spazi  finanziari  derivanti  dall'applicazione,  agli  enti
locali che  non  partecipano  alla  sperimentazione,  di  percentuali
maggiorate,  da  determinarsi  anch'esse  con  il  predetto   decreto
ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6, primo periodo, dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011). (1) 
      4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i  comuni
che, per  il  solo  anno  2014,  prevede  che  l'obiettivo  di  saldo
finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo
di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per  nessun
comune si  realizzi  un  peggioramento  superiore  al  15  per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente (comma 2-quinquies dell'art. 31 della  legge  n.
183 del 2011 (2) ); 
      5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che  gestiscono,  in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma  associata  mediante  il
corrispondente aumento  degli  obiettivi  dei  comuni  associati  non
capofila  al  fine  di  neutralizzare  gli  effetti  negativi   sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di  funzioni  e  servizi  in  forma  associata
(comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (3) ). 
    Il saldo finanziario di  riferimento,  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente  media
impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, per una percentuale fissata per  ogni  anno  del
triennio dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilita'
2012 (4) ,  da  rideterminare  per  l'anno  2014  e  per  il  biennio
2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e
secondo periodo del comma 6 del  ripetuto  art.  31  della  legge  di
stabilita' 2012. 
    In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo
per gli enti in  sperimentazione  di  cui  all'art.  36  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 e'  stata  attuata  con  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  n.  13397  del  14  febbraio
2014.  Conseguentemente,  con  il  medesimo   decreto,   sono   state
rideterminate  le  percentuali  da  applicare  agli  enti   che   non
partecipano alla suddetta sperimentazione  nella  misura  di  seguito
indicata: 
      per le province e' pari a 20,25%; 
      per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari
a 15,07%. 
    Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario  determinati  in
funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema  di
armonizzazione  dei   bilanci   sono   ridefiniti,   fermo   restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in  modo  da  garantire  che  il
peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non
sia superiore al 15% rispetto  all'obiettivo  calcolato  sulla  spesa
corrente media 2007-2009 con le modalita'  previste  dalla  normativa
previgente alla data di entrata in vigore della legge  di  stabilita'
2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma  2-quinquies
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011). 
    Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni  che  a
seguito dell'applicazione dei parametri  di  virtuosita'  individuati
dall'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno
collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali
rideterminate  dal  decreto  annuale  attuativo  della   virtuosita';
percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un  punto
percentuale  rispetto  alle  percentuali  di  cui  al  comma  2   del
richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Piu'  precisamente  i
valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti: 
      per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a  21,05%  per
l'anno 2016; 
      per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a
15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016. 
2. Definizione del saldo finanziario 
    Ai  fini   della   determinazione   dello   specifico   obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012
individua, quale parametro di riferimento  del  patto  di  stabilita'
interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese  finali  (al
netto delle riscossioni  e  concessioni  di  crediti),  calcolato  in
termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente,
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli
incassi e i pagamenti). 
    I dati da considerare per il calcolo del saldo  finanziario  sono
solo ed esclusivamente quelli  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
    Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare
l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o  deficit)  di
cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non  rileva
ai fini del patto di stabilita'  interno  in  quanto,  in  base  alle
regole  europee   della   competenza   economica,   gli   avanzi   di
amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti  non
sono   conteggiati   ai   fini   dell'indebitamento    netto    delle
Amministrazioni  pubbliche,  al  contrario  delle   correlate   spese
effettuate nell'anno di riferimento. 
3. Metodologia di calcolo degli  obiettivi  sulla  base  delle  nuove
regole 
    Per l'anno 2014, al fine di semplificare la procedura di  calcolo
dei saldi  obiettivo  attribuiti  a  ciascun  ente  per  il  triennio
considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo  la
«Fase 1» presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa  alla
determinazione del saldo  obiettivo  «provvisorio»  come  percentuale
data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge
n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a  riferimento
per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente per l'anno  2014
sono state rideterminate con  il  richiamato  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014 attuativo
del nuovo meccanismo premiale in favore degli  enti  che  partecipano
alla sperimentazione dei nuovi principi contabili. 
    Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che  gli  enti,  in
via prudenziale,  assumano  gli  obiettivi  calcolati  utilizzando  i
coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 (5) . 
    La procedura per la determinazione dei  saldi  obiettivi  per  il
triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi,  di  seguito  elencate  e
schematizzate   negli   Allegati   OB/14/P   e   OB/14/C    relativi,
rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene  una  ulteriore  fase
per la rideterminazione del  saldo  obiettivo  dei  comuni  in  esito
all'applicazione della clausola  di  salvaguardia  di  cui  al  comma
2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 
3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base
della spesa corrente media. 
    Come gia' anticipato nel precedente paragrafo, per il  solo  anno
2014, il comma 4-ter dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  (6)  ha
significativamente  ampliato  il  sistema  premiale  per   gli   enti
sperimentatori del  nuovo  sistema  contabile  previsto  dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore  degli  stessi  una
riduzione del  saldo  obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno,
comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente
per un valore compatibile con gli spazi  finanziari  derivanti  dalla
sospensione del sistema premiante in favore  degli  enti  virtuosi  e
dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non  partecipano
alla sperimentazione, di  una  maggiorazione  delle  percentuali,  da
determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma
6 dell'art.  31  della  legge  di  stabilita'  2012.  Tale  ammontare
complessivo e' ulteriormente aumentato  di  un  importo  pari  a  120
milioni  di  euro  del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari non previsti  a  legislazione  vigente.  La  distribuzione
della predetta riduzione degli obiettivi in  favore  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione, nonche' le percentuali da applicare
per il calcolo del saldo obiettivo delle province e  dei  comuni  che
non partecipano alla sperimentazione  sono  state  stabilite  con  il
citato decreto ministeriale n. 13397 del 14 febbraio 2014. 
    Per gli anni 2015 e  2016  continua,  invece,  ad  applicarsi  il
meccanismo di distribuzione del  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi finanziari  fra  gli  enti  locali  basato  su  criteri  di
virtuosita' introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3  del  decreto
legge n. 98 del 2011 (7) , la cui  definizione  e'  demandata  ad  un
decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
    Pertanto,  relativamente  agli  anni  2015  e  2016,  nelle  more
dell'adozione del suddetto decreto,  si  ritiene  opportuno,  in  via
prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo
massimo individuato per gli  enti  non  virtuosi  e  che  l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi  sia  operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. 
    Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli
enti soggetti al patto di stabilita'  interno  applicano  alla  media
degli impegni della propria spesa corrente  registrata  nel  triennio
2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate  nella  tabella
sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione
dell'obiettivo  prevista  per  l'anno  2014  in  favore  degli   enti
sperimentatori di cui al piu' volte citato  decreto  ministeriale  n.
13397 del 14 febbraio 2014: 
 
 
    
=====================================================================
|                      |                    |           | Anno 2016 |
    
    
|                      | Anno 2014 DM 13397 | Anno 2015 | Art. 31,  |
|                      |del 14/02/2014 (Art.| Art. 31,  | comma 6,  |
|                      | 31, comma 6, primo | comma 6,  |lett. b) e |
|                      |      periodo)      | lett. a)  |    c)     |
+======================+====================+===========+===========+
|Province              |       20,25%       |  20,25%   |  21,05%   |
    
 
+----------------------+--------------------+-----------+-----------+
_Comuni con popolazione_ _ _ _ 
    
|superiore a 1.000     |                    |           |           |
|abitanti              |       15,07%       |  15,07%   |  15,62%   |
+----------------------+--------------------+-----------+-----------+
    
 
    Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a),  (b)
e (c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di
spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009,  2010  e
2011. 
    Sulla   base   degli   impegni   annuali   di   spesa    corrente
l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi  obiettivi  per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  effettuando  il  calcolo  del
valore medio della spesa corrente  e  applicando  a  quest'ultimo  le
percentuali di cui sopra. 
    Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per
l'anno  2014  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia
considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna
esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali  indicate  sono  tali  da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio
2014-2016 nella misura quantificata dalle  disposizioni  vigenti,  al
fine di salvaguardare i saldi  obiettivo  di  finanza  pubblica,  non
possono  essere  prese  in  considerazione  richieste  di   rettifica
amministrativa di eventuali errori  di  contabilizzazione  effettuati
nei documenti di bilancio di  anni  passati  (2009,  2010,  2011)  e,
quindi, anche  nei  relativi  certificati  di  conto  consuntivo  che
abbiano effetti sul calcolo del saldo  obiettivo.  E',  altresi',  da
escludere  la  possibilita'  di  modificare  i  dati  riportati   nei
certificati di bilancio gia' presentati che devono  restare  conformi
ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
3.2 Fase  2:  determinazione  del  saldo  obiettivo  al  netto  della
riduzione dei trasferimenti 
    Il valore annuale del saldo,  determinato  secondo  la  procedura
descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento,  di
un importo pari alla riduzione dei  trasferimenti  erariali  disposta
dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del  2010  (comma  4
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011). 
    Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno  2012,
in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per
i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti.  Pertanto,  i
comuni non coinvolti dalla riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui al richiamato art. 14 non opereranno alcuna  riduzione  a  valere
sul saldo programmatico. 
    Si specifica, inoltre, che la diminuzione di  cui  sopra  attiene
solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art.
14, comma 2, del decreto legge n.  78  del  2010  e  non  anche  alle
riduzioni attuate con altri interventi legislativi. 
    Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione
dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura  web
ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p). 
    Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono
state  definite  per  le  province  con  il  decreto   del   Ministro
dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n  66
del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti con il decreto del  Ministro  dell'interno  22  marzo  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012,  nonche'
con il  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  19  ottobre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012. 
3.3  Fase  3:  riduzione  del  saldo  obiettivo  per  gli   enti   in
sperimentazione 
    Con il piu' volte citato decreto ministeriale  n.  13397  del  14
febbraio 2014 e' stata attuata la riduzione dei saldi  obiettivi  del
patto di stabilita' interno prevista per gli enti in  sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011  ai  sensi
dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011
(al riguardo si  rinvia  ai  paragrafi  1  e  3.1).  In  particolare,
l'obiettivo delle province che partecipano  alla  sperimentazione  e'
ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto
del 52,80 per cento. 
    L'obiettivo  rideterminato  trova  evidenza  nella  Fase  3   del
prospetto degli obiettivi programmatici. 
3.4  Fase   «Clausola   di   Salvaguardia»   dell'allegato   OB/14/C:
  rideterminazione  del  saldo  obiettivo   dei   comuni   in   esito
  all'applicazione della clausola di salvaguardia 
    Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'art. 31  della  legge  n.
183 del 2011 dispone che,  per  l'anno  2014,  l'obiettivo  derivante
dall'applicazione  dei  commi  da  2  a  6  del  medesimo   articolo,
individuato con le prime tre fasi, e' rideterminato,  fermo  restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo  da  garantire  che  per
nessuno di  essi  si  realizzi  un  peggioramento  superiore  al  15%
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario  2014  calcolato  con  le
modalita'  previste  dalla  normativa  previgente   alla   legge   di
stabilita' 2014. La rideterminazione e' operata con apposito  decreto
ministeriale da emanare, entro il 31 gennaio 2014,  d'intesa  con  la
Conferenza   Stato-citta'   ed    autonomie    locali.    L'obiettivo
rideterminato in esito all'applicazione della  suddetta  clausola  di
salvaguardia trova evidenza nella Fase «Clausola di Salvaguardia» del
prospetto degli obiettivi programmatici di cui all'allegato OB/14/C. 
3.5 Fase 4: rideterminazione  del  saldo  obiettivo  2014  (Patti  di
solidarieta') 
    L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni
previste dalle norme afferenti al  Patto  di  solidarieta'  fra  enti
territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale
incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale). 
    Per l'anno 2014 e' infatti confermata  l'applicazione  del  Patto
regionale verticale e orizzontale di  cui  ai  commi  da  138  a  142
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita'
2011),  nonche'  l'applicazione  del   cosiddetto   patto   verticale
incentivato di cui all'art. 1, commi 122 e seguenti, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per  i
comuni che per le province, in base al quale le  regioni  che  cedono
spazi  finanziari  ai  propri   enti   locali   ricevono   liquidita'
finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4  del  prospetto  degli
obiettivi programmatici delle province e Fase 4-A del prospetto degli
obiettivi programmatici dei comuni). 
    Resta, altresi', vigente per il 2014 la disposizione  secondo  la
quale ciascuna regione debba destinare  almeno  il  50%  degli  spazi
finanziari ceduti con il patto verticale  incentivato  a  favore  dei
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000  abitanti  fino
al conseguimento del saldo obiettivo pari a  zero.  Al  riguardo,  il
comma 542  dell'art.  1  della  legge  n.  147  del  2013  (legge  di
stabilita' 2014), ha previsto che per l'anno 2014 gli eventuali spazi
finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata  del
50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000
dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino  ancora  un
obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014,  le  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il
sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria
generale dello Stato, gli spazi finanziari non  utilizzati  a  valere
sulla predetta quota alla cui  ripartizione,  da  operare  in  misura
proporzionale ai valori  positivi  dell'obiettivo,  si  provvede  con
decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza  unificata,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2014.  La
variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto «Patto  nazionale
verticale»  trova  evidenza  nella  Fase  4-B  del  prospetto   degli
obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione
del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente  dal
sistema applicativo web sulla base degli importi individuati  con  il
citato decreto ministeriale. 
    Inoltre, al fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29 maggio 2012, il comma 354 dell'art. 1 della legge di  stabilita'
2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita'
interno dei comuni e delle  province  interessati  -  individuati  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74
(8) e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 (9) ,  n.
83 - da operare con le procedure  previste  per  il  patto  regionale
verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro  per  gli  enti  locali
della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro  per  gli  enti
locali  di  ciascuna  delle  regioni  Lombardia  e  Veneto.  Al  fine
dell'attuazione di tale disposizione,  si  prevede  altresi'  che  le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli  obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto. 
    Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale
orizzontale di cui all'art. 4-ter del decreto legge n.  16  del  2012
(Fase 4-B). 
    Il saldo obiettivo 2014  da  considerare  sara',  dunque,  quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base  alle
fasi  precedentemente  descritte  e  la   variazione   dell'obiettivo
determinata  in  base  ai  Patti  di   solidarieta'.   L'applicazione
calcolera'  automaticamente  il  valore  obiettivo   per   il   2014,
rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna  regione  al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti  regionalizzati,
e sulla base del decreto e delle comunicazioni di  questo  Ministero,
rispettivamente, per il patto nazionale  verticale  e  per  il  patto
nazionale orizzontale. 
3.6 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali 
    Anche per il 2014 continua ad  operare  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 122, della  legge  n.  220  del  2010  (10)  ,  che
autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli  enti  locali
soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri  definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per  un
importo   commisurato    agli    effetti    finanziari    determinati
dall'applicazione della sanzione,  agli  enti  locali  che  nell'anno
precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del  patto  di  stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale di  riequilibrio  di
cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183  del
2011, nonche' sui trasferimenti erariali destinati  ai  comuni  della
regione Siciliana e della Sardegna. 
    Il comma 545  dell'art.  1  della  legge  n.  147  del  2013  ha,
altresi', precisato che possono beneficiare della predetta  riduzione
degli   obiettivi   annuali   del   patto   di   stabilita'   interno
esclusivamente gli enti assoggettabili  alla  sanzione  di  cui  alla
precitata lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di  riequilibro  o  sui
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana  e
della Regione Sardegna),  escludendo  conseguentemente  dal  suddetto
beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome che, in  virtu'  della  competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali,  finanziano  i
propri enti con risorse del proprio bilancio. 
    Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5
del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce  di
variazione  del  saldo  obiettivo  finale   che   sara'   valorizzata
automaticamente nel sistema applicativo web quando  verra'  definita,
con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122. 
    Inoltre, il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011
(11)  ,  al  fine  di  sterilizzare  gli   effetti   negativi   sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,
dispone  un'ulteriore  riduzione  degli  obiettivi  dei  comuni   che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
nonche'  il  corrispondente  aumento  degli  obiettivi   dei   comuni
associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30  marzo
di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni  Italiani  (ANCI)
comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della  Ragioneria
Generale dello Stato, gli importi in riduzione  e  in  aumento  degli
obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle
istanze prodotte dai predetti comuni entro il  15  marzo  di  ciascun
anno. 
    Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del  prospetto
degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti,  con  un'apposita  voce  di  variazione  del  saldo
obiettivo finale che sara' valorizzata  automaticamente  dal  sistema
applicativo web sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
4. Comunicazione dell'obiettivo 
    Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
soggetti al patto di  stabilita'  interno  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale  dello  Stato  le  informazioni  concernenti  gli  obiettivi
programmatici  del  patto  di  stabilita'  interno  per  il  triennio
2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui
al comma 19 del richiamato art. 31 della legge n. 183  del  2011.  La
mancata trasmissione via  web  degli  obiettivi  programmatici  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  predetto  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  nella  Gazzetta  Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di  stabilita'  interno  ai  sensi
dell'ultimo periodo del richiamato comma 19. 
    Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e'  piu'
consentito variare le  voci  determinanti  l'obiettivo  del  medesimo
anno. Per l'anno 2014,  quindi,  eventuali  rettifiche  o  variazioni
possono essere apportate,  esclusivamente  tramite  il  sistema  web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra'  piu'  essere
comunicato. 
    L'obiettivo   e'   comunicato   utilizzando   il   sistema    web
appositamente  previsto  per   il   patto   di   stabilita'   interno
all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 
    Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale  dello  Stato  provvede  all'aggiornamento  degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove  disposizioni  volte  a
prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la
determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
5. Enti di nuova istituzione 
    Il comma 23 dell'art. 31 della legge  di  stabilita'  2012  (come
modificato dall'art. 1, comma 540, della legge di  stabilita'  2014),
stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere  dall'anno  2011
sono soggetti alla disciplina del patto  di  stabilita'  interno  dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione.  Pertanto,  se
l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto  alle  regole  del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014. 
    Ai fini della determinazione dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono, come base  di  riferimento,  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti  negli  anni
2009 e 2010 adottano come base di riferimento  su  cui  applicare  le
regole per la determinazione  degli  obiettivi,  rispettivamente,  le
risultanze medie del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011. 
6. Unioni di comuni 
    Il comma 3 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite  dai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma  1  del
medesimo  art.  16,  sono  soggette  alla  disciplina  del  patto  di
stabilita'  interno  prevista  per  i  comuni  aventi  corrispondente
popolazione. 
    Ai fini della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  le
richiamate unioni di  comuni  applicano  alla  spesa  corrente,  come
desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale  indicata
al comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, pari a 14,07%. 
    Alle unioni di comuni costituite  nell'anno  2012  ai  sensi  del
richiamato art. 16, comma 3, del decreto legge n. 138  del  2011,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 31 della legge
n. 183 del 2011.  Pertanto,  le  unioni  di  comuni  in  parola  sono
assoggettate al patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo
a quello della loro istituzione e cioe'  a  decorrere  dal  2015,  ed
assumono come base  di  riferimento  su  cui  applicare  la  predetta
percentuale la spesa corrente impegnata nell'anno 2013. 
7. Elenco prospetti allegati 
    Nei prospetti  di  seguito  allegati  sono  evidenziate,  per  il
triennio 2014-2016, le modalita' di calcolo per la determinazione del
concorso  alla  manovra,  rispettivamente,  per  le  province   (All.
OB/14/P) e per i comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti
(All. OB/14/C). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
(1) I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
    sono stati introdotti dall'art.  9,  comma  6,  lettera  a),  del
    decreto  legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.  Il  comma  6
    del medesimo art. 31 della legge n. 183 del  2011,  limitatamente
    al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere b) e  c)  del
    comma 6 dell'art. 9 del citato decreto legge 31 agosto  2013,  n.
    102. 
 
(2) Come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
 
(3) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
 
(4) Come da ultimo modificato dal comma 532 dell'art. 1  della  legge
di stabilita' 2014. 
 
(5) Come  modificato  dall'art.  9,  comma  6,   lett.   b)   e   c),
    decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
 
(6) 2011Come introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto
legge n. 102 del 2013. 
 
(7) Come modificato dall'art. 1, commi 428 e 429, della legge n.  228
del 2012 (legge di stabilita' 2013). 
 
(8) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
1° agosto 2012, n. 122. 
 
(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
 
(10) Come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto  legislativo
     n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1,  comma
     438, della legge n. 228 del 2012  e,  da  ultimo,  dall'art.  1,
     comma 545, della legge n. 147  del  2013  (legge  di  stabilita'
     2014). 
 
(11) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147.