Art. 15 
 
 
               Organi ufficiali di stampa dei partiti 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici  e
sull'accesso in condizioni  di  parita'  ai  relativi  spazi  non  si
applicano agli organi ufficiali di stampa  dei  partiti  e  movimenti
politici  e  alle  stampe  dei  soggetti  politici   interessati   ai
referendum di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'art. 5, legge 8 febbraio 1948, n.  47,  ovvero  che  rechi
indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti  indicato
come tale nello statuto o altro atto  ufficiale  del  partito  o  del
movimento politico. 
  3. I partiti e i movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione necessaria a qualificare
gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.