Art. 17 
 
 
         Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni 
 
  1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva  competenza,  oltre  alle  attivita'  gia'
precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti: 
    a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione  vigente,  del  Codice  di  autoregolamentazione  e  del
presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese
quelle relative all'art. 9, legge  n.  28  del  2000  in  materia  di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmettendo
i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le  conseguenti
proposte  all'Autorita'  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  sua
competenza.