Art. 17 Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni 1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attivita' gia' precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9, legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.