Art. 19 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente provvedimento trova diretta applicazione per tutti i
referendum di  cui  all'art.  1,  comma  1,  e  le  disposizioni  ivi
contenute sono  efficaci  dalla  data  di  indizione  del  referendum
medesimo sino alla conclusione della campagna referendaria. 
  Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il  presente  provvedimento  e'  reso  disponibile  nel  sito   web
dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it. 
 
    Roma, 24 febbraio 2014 
 
                                               Il Presidente: Cardani 
 
Il Commissario relatore: Martusciello