Art. 19 Disposizioni finali 1. Il presente provvedimento trova diretta applicazione per tutti i referendum di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni ivi contenute sono efficaci dalla data di indizione del referendum medesimo sino alla conclusione della campagna referendaria. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' reso disponibile nel sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.agcom.it. Roma, 24 febbraio 2014 Il Presidente: Cardani Il Commissario relatore: Martusciello