Art. 2 Soggetti politici 1. In relazione a ciascuna consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, in applicazione della legge n. 28 del 2000 si intendono per soggetti politici: a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario e' stato proposto da piu' comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito; b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonche' quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. 2. Entro il quinto giorno successivo alla data di indizione del referendum, i soggetti di cui al comma 1, lett. a), b) e c), rendono nota al competente Comitato regionale per le comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1. 3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.