Art. 2 
 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. In  relazione  a  ciascuna  consultazione  referendaria  di  cui
all'art. 1, comma 1, in applicazione della legge n. 28  del  2000  si
intendono per soggetti politici: 
    a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario.  Se  il
medesimo quesito referendario e'  stato  proposto  da  piu'  comitati
promotori,  essi  devono  essere  rappresentati  in  ciascuna   delle
trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito; 
    b) le forze politiche che costituiscono un  autonomo  gruppo  nel
Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonche'  quelle  diverse
dalle precedenti che siano presenti con almeno un  rappresentante  al
Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; 
    c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi  collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche  di
rilevanza locale, diverse da quelle riferibili  ai  soggetti  di  cui
alla lett. a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al
quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione  di
voto. 
  2. Entro il quinto giorno successivo alla  data  di  indizione  del
referendum, i soggetti di cui al comma 1, lett. a), b) e c),  rendono
nota al competente Comitato regionale per le  comunicazioni  la  loro
intenzione di partecipare ai programmi di  comunicazione  politica  e
alla trasmissione dei messaggi  politici  autogestiti,  indicando  la
propria posizione  a  favore  o  contro  i  quesiti  referendari.  Il
competente  Comitato  regionale   per   le   comunicazioni   comunica
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax,
l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1. 
  3. Per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire,
i soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), indicano se il  loro
rappresentante sosterra' la posizione favorevole o  quella  contraria
ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da
sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.