Art. 3 
 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1,  lett.  c),  del  Codice  di  autoregolamentazione,  che  le
emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel
periodo compreso tra  la  data  di  indizione  del  referendum  e  la
chiusura della campagna referendaria devono consentire una  effettiva
parita' di condizioni tra i soggetti politici favorevoli  o  contrari
ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che
si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto,  anche
con riferimento alle fasce orarie e  al  tempo  di  trasmissione.  In
rapporto al numero dei partecipanti  e  agli  spazi  disponibili,  il
principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo'  essere
realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche
nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche'  ciascuna  di  queste
abbia analoghe opportunita' di ascolto. 
  2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due  indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle  trasmissioni  degli  altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In
tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta  esplicita  menzione
delle predette assenze. 
  3. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art.  2
favorevoli e contrari ai quesiti referendari nell'ambito  di  ciascun
periodo  di  due  settimane  di  programmazione.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche  a  mezzo  fax,  al  competente  Comitato  regionale   per   le
comunicazioni che ne informa l'Autorita'. Le eventuali variazioni dei
predetti  calendari  sono  tempestivamente  comunicate  al   predetto
organo, che ne informa l'Autorita'. Ove possibile, tali  trasmissioni
sono diffuse con modalita' che ne consentano la  fruizione  anche  ai
non udenti. 
  4.  Ai  programmi  di  comunicazione  politica   sui   temi   della
consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1,  del  presente
provvedimento, non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino
candidate  in  concomitanti  competizioni   elettorali   e   a   tali
competizioni non e' comunque  consentito,  nel  corso  dei  programmi
medesimi, alcun riferimento. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.